Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
  Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 95 del 24/04/2017
  Vigente al 22/11/2024 


  Vigente dal: 24/04/2017
  urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017;

Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 32 

(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri)

 
  1.  Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , gia' attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.
 
  2.  Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.
 
  3.  Il finanziamento di cui al comma 1  , nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall' articolo 35, commi 3  e 4  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1  , nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1  .
 

 

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando