IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l' art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007 , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008;
Considerata l'attuale congiuntura economica e l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;
Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 e' stato inviato agli sportelli unici per l'immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 ;
Considerato che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell'assistenza domiciliare, che si ritiene di dover soddisfare;
Ritenuto di dover introdurre, per l'attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalita' non comunitaria, in qualita' di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilita' del rapporto di lavoro;
Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007 , con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007 e' stata determinata in 170.000 unita';
Visto l' art. 21 del Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Decreta:
Roma, 3 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi