Art. 1.
Modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea
1.
Il presente decreto disciplina le modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 maggio 1999
e
30 dicembre 1999.
2.
I cittadini stranieri di cui al
comma 1
sono tenuti a lasciare il territorio nazionale secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 2.
Programma di rimpatrio
1.
I cittadini stranieri di cui all'
art. 1
possono aderire, sino al 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei profughi nei territori di provenienza.
2.
La validita' del permesso di soggiorno di cui all'
art. 1
si intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purche' iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
3.
I cittadini stranieri di cui all'
art. 1
che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al
comma 1
sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
Esclusione dai rimpatri
1.
Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'
art. 1
che siano in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2.
Sono, altresi', esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'
art. 1
che possano dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura competente per territorio, motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'
art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
.
3.
L'istanza di cui al
comma 2
e' trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario.
4.
Al fine di continuare a favorire l'afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine, esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'
art. 1
che siano in grado di dimostrare un adeguato grado d'integrazione attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro nonche' la disponibilita' di un alloggio. La relativa motivata istanza e' presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio corredata della documentazione giustificativa.
5.
La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per i quali e' stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
6.
La validita' del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini stranieri di cui all'
art. 1
s'intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, fino alla definizione delle istanze presentate ai sensi dei
commi 2
e
4
. Resta in ogni caso salva la facolta' di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all'
art. 2
.
Art. 4.
Proroga temporanea delle misure di accoglienza e assistenza
1.
In attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999
, il Ministero dell'interno dispone, ove necessario e sino al 30 settembre 2000, misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei cittadini stranieri titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'
art. 1
, che si trovino in condizioni di bisogno. Dopo tale data, le attivita' di assistenza sono limitate esclusivamente agli stranieri che, registrati nelle liste di prenotazione di cui all'
art. 2
siano in attesa del rimpatrio o a coloro nei confronti dei quali sia ancora in corso l'istruttoria sulle istanze presentate ai sensi dell'
art. 3, comma 2
.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1.
Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati", capitolo 2356, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle disponibilita' preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'
art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'
art. 45
del medesimo decreto legislativo .