IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l' art. 3, comma 4 ;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 , concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006, che ha fissato una quota complessiva massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale;
Rilevato che alla data del 31 maggio 2006 e' stato presentato, da parte dei datori di lavoro, un numero di domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, notevolmente superiore alla corrispondente quota di ingressi prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 ;
Considerato il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali, in particolare per le esigenze di specifici settori produttivi, nonche' del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona;
Rilevato che l' art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sopra citato, nel disporre la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede altresi' la possibilita' di emanare, qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;
Ritenuto che, al fine di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro interno sopra evidenziate e di non penalizzare il sistema produttivo nazionale, nonche' il settore del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona, e' opportuno dare riscontro alle domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, che risultino, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti prescritti, esser state regolarmente presentate dai datori di lavoro;
Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate ai «lavoratori di origine italiana per parte di almeno, uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi», nonche' l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di incentivazione della collaborazione da parte di Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, salvaguardando il riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei Paesi che hanno sottoscritto o sottoscrivano accordi di cooperazione in materia migratoria;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell' art. 2-bis dello stesso testo unico , riunitosi il giorno 21 luglio 2006, che ha tenuto conto della relazione conseguente al supplemento di istruttoria sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2006, svolta del Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art. 2-bis, comma 3, del testo unico sull'immigrazione , il quale ha ritenuto ipotizzabile un secondo decreto flussi per l'anno 2006 che preveda una quota massima di 350.000 ingressi aggiuntivi per lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali del 3 agosto 2006;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati in data 3 ottobre 2006 ed il parere della prima Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 12 ottobre 2006;
Decreta:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2006
p. Il Presidente: Letta