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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.  
  Pubblicato in GU, n. 305 del 31/12/2010
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2010-11-30;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l' art. 3  del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall' art. 10-ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194  , convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25  , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2010  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010  prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 - rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;

Ritenuta l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Considerata l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

Visto l' art. 21 del testo unico sull'immigrazione  , in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche' la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;

Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell' art. 23 del citato Testo unico  sull'immigrazione;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008  e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale gia' autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2010  ;

Decreta:


   
  Art. 1    
  1.  In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unita' gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010  .
 
 
  Art. 2    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 4.000 cittadini filippini;
   f) 2.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 5.200 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 2.000 cittadini senegalesi;
   n) 80 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini;
   q) 1.800 cittadini indiani;
   r) 1.800 cittadini peruviani;
   s) 1.800 cittadini ucraini;
   t) 1.000 cittadini del Niger;
   u) 1.000 cittadini del Gambia;
   v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
 
 
  Art. 3    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all' art. 2  , entro una quota di 30.000 unita' per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.
 
 
  Art. 4    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:
   a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
   b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
   c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Art. 5    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  e' riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23  e dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .
 
 
  Art. 6    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
 
  Art. 7    
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
   a)  per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all' art. 2  , dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   b)  per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all' art. 2  :
   1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
   2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
 
  2.  Nel limite della quota di cui all' art. 1  , sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 8    
  1.  Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all' art. 1  , possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
 

 

Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi