IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
con delega in materia di politiche per la famiglia
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l' art. 1, comma 348, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017), il quale , al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalita', istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalita'», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu' figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge di Bilancio per l'anno 2017, il quale prevede che la dotazione del Fondo di sostegno alla natalita' e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto l' art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visti gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , concernente l'attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che il citato art. 1, comma 349, della legge di Bilancio per l'anno 2017, dispone che con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonche' quelli di rilascio e di operativita' delle garanzie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017 con il quale all'On. Avv. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;
Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 1 , commi 348 e 349, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;
Decreta:
Definizioni
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
Soggetti finanziatori
Natura e misura della garanzia
Ammissione alla garanzia
Intervento della garanzia
Surrogazione legale
Revoca delle agevolazioni
Risorse finanziarie del Fondo
Roma, 8 giugno 2017
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Costa
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan