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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2016
  Limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2016-11-04;nir-1

Indice


VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante 'Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59  ', e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche' ed in particolare l'art. 4;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  , recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri', ed in particolare l'art. 1, comma 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012  , recante 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242  , recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015  concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Claudio DE VINCENTI;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189  , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

È VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  È» come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1552 in data 4 maggio 2016 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.160 atleti stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, per la stagione agonistica 2016-2017, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali;

VISTA la nota del 18 maggio 2016, prot. n. 2401, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti stranieri, proposto dal C.O.N.I., nella misura di n. 1.160 unità, per la stagione agonistica 2016-2017;

VISTA la nota del 27 giugno 2016, prot. n. 35/2571, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta del C.O.N.I.;

RITENUTO congruo il predetto limite d'ingresso nel territorio nazionale di atleti stranieri;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per la stagione agonistica 2016/2017 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali, è determinato complessivamente in n. 1.160 unità.
 

 

Roma, 4 novembre 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Prof. Claudio DE VINCENTI