IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4 , del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione, e' opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana; Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019 , con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro