DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Aprile 1994 , n. 362
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
Pubblicato in GU, n. 136 del 13/06/1994
Vigente al 22/11/2024
Vigente dal: 20/12/1994
urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;362
Art. 1.
Presentazione della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'
articolo 7
ed all'
articolo 9
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'
articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
, il ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto , disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Art. 2.
Istruttoria
1.
L'autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'
articolo 1
ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal
comma 2
, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità procede a norma del
comma 1, seconda parte
. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Art. 3.
Definizione del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli
2
e
4
della
legge 7 agosto 1990, n. 241
, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 4.
Comunicazioni e notificazioni
Art. 5.
Disposizioni sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , di attuazione degli
articoli 2
e
4
della
legge 7 agosto 1990, n. 241
, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
Art. 6.
Verifiche periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990,
n. 241
, e 24 dicembre 1993,
n. 537
, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purchè più favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Art. 8.
Norme abrogate
1.
Ai sensi dell'
articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'
articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91
, e gli
articoli 4
,
7
,
14, commi 1
,
2
e
4
del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 .
Art. 9.
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
dato a Roma, addì 18 aprile 1994
Scalfaro
Ciampi, presidente del consiglio dei ministri
Cassese, ministro per la funzione pubblica
Mancino, ministro dell'interno
Andreatta, ministro degli affari esteri
visto, il guardasigilli: Conso