Art. 2
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'
art. 1, comma 1, lettera b), della legge
, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.
Art. 3
Dichiarazione di volontà
1.
La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'
art. 2, comma 2, della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c) certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volontà di cui all'
art. 4, comma 1
, le
lettere b)
e c)
,
della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'
art. 4, comma 1, lettera c), della legge
l'interessato deve aver risieduto legalmente in italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.
4.
La dichiarazione di volontà di cui all'
art. 4, comma 2, della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
b) documentazione relativa alla residenza.
Art. 8
Rinuncia alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede.
.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'
art. 12, comma 1, della legge
è fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art. 11
Inibizione al riacquisto
1.
Agli effetti dell'
art. 13, comma 1, lettera e), della legge
la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal
comma 1
,
lettere c),
d),
ed e),
dell' art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato cilettere c), vile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3.
Ai fini dell'applicazione dell'
art. 13, comma 3, della legge
il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'
art. 14 della legge
l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Art. 13
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'
art. 15 della legge
, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli , e 13
, comma 1, lettera a) ,
della legge , decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento. , della legge , decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Art. 16
Adempimenti relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel
comma 2
, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge .
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel
comma 2
, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette
all'ufficiale dello stato civile competente
[8]
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato
art. 63
, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'
art. 1 della legge
e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'
articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'
articolo 12
del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.
[10]
9.
La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.
Art. 17
Certificazione della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
b) documentazione relativa alla residenza in italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
È facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.