Art. 1.
Oggetto
1.
I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
2.
I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
3.
Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.
4.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', alle scuole ed agli organismi culturali di proprieta' o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.
Art. 2.
Presentazione della domanda
1.
I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al
precedente articolo 1
, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.
Art. 3.
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie
1.
L'autorizzazione prevista dall'
articolo 1, comma 1
del presente regolamento, e' concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 5.
Verifiche periodiche
1.
Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2.
Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
3.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.