Regione Toscana
norma
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LEGGE 3 agosto 2009, n. 102
  Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78  , recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.  
  Pubblicato in GU, n. 179 del 04/08/2009
  Vigente al 22/11/2024 


  Vigente dal: 05/08/2009
  urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  , recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modifi cazioni riportate in allegato alla presente legge.
 
  2.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  .
 
  3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il Guardasigilli: ALFANO



ALLEGATI:  
- ALLEGATO   -

  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78  (ESTRATTO)  
   
  Art. 1-ter  

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

 
  1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall' articolo 9  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2  , adibendoli:
   a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
   b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
 
  2.  I datori di lavoro di cui al comma 1  possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
   a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante apposito modulo;
   b)  allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all' articolo 22  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4  .
 
  3.  La dichiarazione di emersione di cui al comma 2  è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
 
  4.  La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b)  , è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
   a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
   b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
   c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
   d)  l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1  , addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
   e)  l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1  ;
   f)  la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall' articolo 30-bis, comma 3, lettera c)  , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ;
   g)  la proposta di contratto di soggiorno previsto dall' articolo 5-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;
   h)  gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3  .
 
  5.  La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1  , presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007  e 3 dicembre 2008  , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
 
  6.  La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b)  , è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
 
  7.  Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3  . Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6  deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1  . Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6  , la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2  . La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
 
  8.  Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1  per le violazioni delle norme:
   a)  relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all' articolo 12  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni;
   b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
 
  9.  Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2  ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8  cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
 
  10.  Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13  .
 
  11.  La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7  , e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8  .
 
  12.  Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell' articolo 1344 del codice civile  . In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell' articolo 5, comma 5  , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni.
 
  13.  Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
   a)  nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, commi 1   e 2, lettera c)  , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e dell' articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  , e successive modificazioni;
   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
   c)  che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale  , per uno dei reati previsti dagli articoli 380  e 381  del medesimo codice.
 
  14.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3  , sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1  .
 
  15.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell' articolo 76  del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  . Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
 
  16.  Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell' articolo 37  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni.
 
  17.  In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
 
  18.  Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14  e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.