Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1.
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2.
Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
1.
Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'
articolo 30
, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'
articolo 7
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2.
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
2.
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1)
al
comma 1
, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: «
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)
»;
2)
al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «
Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
» sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
»;
b)
all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: «
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge
»;
c)
all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis
» sono sostituite dalle seguenti: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis
»;
d)
all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis
» sono sostituite dalle seguenti: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis
»;
e)
allarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis
» sono sostituite dalle seguenti: «
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dellarticolo 13-bis
».
2.
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1.
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1.
Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni d'
articolo 30
, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2.
I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'
articolo 2751-bis del codice civile
.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1.
Ai sensi dell'
articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150
, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
Art. 26.
(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
2.
Ai fini di cui al
comma 1
sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1.
Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
c)
a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla
lettera b)
.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1.
Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1.
Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'
articolo 7
, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3.
Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5.
La copertura assicurativa di cui al
comma 3
è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6.
Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1.
Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266
, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'
articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287
. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3.
Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266
, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
3.
All'
articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
, dopo le parole: «
senza fini di lucro,
» sono inserite le seguenti: «
nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4.
La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5.
Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al
comma 1
, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.