La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516
Ripartizione della quota del gettito IRPEF
Entrata in vigore
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Articolo 1 - Modifica d'intesa
1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 , convengono, ai sensi dell' articolo 37, comma 2, della citata legge , di modificarla con le seguenti disposizioni.
Articolo 2 - Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".
Articolo 3 - Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 4 - Norma finale
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell' articolo 8 della Costituzione .
Roma, 6 novembre 1996
Vincenzo MAZZA
Romano PRODI