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LEGGE 24 marzo 2003, n. 79
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.  
  Pubblicato in GU, n. 91 del 18/04/2003
  Vigente al 22/11/2024 


  Vigente dal: 19/04/2003
  urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  ART. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.
 
 
  ART. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall' articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
 
  ART. 3.    
  1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 386.276 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 418.333 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  ART. 4.    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 24 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli



ALLEGATI:  
- Allegato   - Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco.

 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco qui di seguito denominati le due Parti Contraenti,

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,

Convinti della necessità di garantire un salto di qualità nelle relazioni italo-marocchine nei campi culturali, scientifici tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

2. Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le Istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

3. Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione in vigore,l'attività delle Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.

4. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo, della gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

5. Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

6. Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.

7. Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici.

Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

8. Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

9. Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi,nonché di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

10. Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, a traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

11. Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro Paese, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

12. Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico.

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festival e a manifestazioni artistiche di alto livello.

13. Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

14. Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

15. Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

16. Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.

17. Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa ed i giornalisti dei due Paesi.

18. Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera,

- agronomia,

- agricoltura e scienze dell'alimentazione,

- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione,

- biotecnologie,

- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

- scienze e tecnologie del mare,

- energia,

- ricerca industriale ed innovazione tecnologica,

- nuovi materiali e genio civile,

- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti,

- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali,

- ogni altro settore di comune interesse.

19. In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

a) convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Università ed i Centri di ricerca dei due Paesi;

b) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;

c) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;

d) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;

e) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;

f) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;

g) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;

h) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

20. Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'àmbito di programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali.

21. Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Mista Culturale.

- Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione.

Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.

22. Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti Contraenti.

Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà, a quel momento, l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Rabat il 26 gennaio 1970. Tuttavia i programmi messi in atto nel quadro dell'Accordo del 26 gennaio 1970 saranno portati a termine.

23. Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti di comune accordo decidano diversamente.

Fatto a Rabat il 28 luglio 1998, in due originali in lingua italiana, araba e francese, ogni testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa, prevarrà la versione francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Lamberto DINI

Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Abdellatif FILALI

Ministro di Stato

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione