La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 aprile 1998
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Signor Ministro, ho l'onore di fare riferimento agli articoli 11 (4) e VI dell' Accordo Culturale del 28 novembre 1951 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Italiana , nonche' ai colloqui tenutisi a Roma, il 21 e 22 febbraio 1996 da parte del gruppo misto di esperti italo-britannici riunitosi per l'esame della questione del riconoscimento ai fini dell'immatricolazione alle Universita' e Istituti di Istruzione Superiore italiani, dei titoli di studio rilasciati agli studenti italiani delle scuole britanniche: "St. George's English School" di Roma, "The New School" di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano (di seguito definite "scuole britanniche").
Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo, preso atto dell'autonomia delle Universta' italiane, accetta le seguenti conclusioni raggiunte dal predetto gruppo misto di esperti:
1) Le Universita' italiane e britanniche, nell'ambito della propria autonomia, decidono circa l'accettabilita' delle domande di immatricolazione rispettivamente presentate dagli studenti italiani in possesso di titoli conseguiti presso le "Scuole britanniche" e dagli studenti in possesso di diploma di Maturita' italiano.
2) Gli studenti italiani delle "Scuole britanniche" - per presentare la candidatura all'immatricolazione presso le Universita' italiane - devono aver superato gli esami O.C.S.E./O.C.E. in almeno sei materie, di cui almeno due di livello "A" attinenti al corso universitario prescelto, nonche' un esame orale e scritto di lingua e culture italiana.
3) Tra i corsi tenuti dalle "Scuole Britanniche" e' compreso dall'anno scolastico 1995/96 il corso quadriennale, obbligatorio per gli alunni italiani, di lingua e cultura italiana preparatorio all'esame di cui al punto 2), da svolgersi per un totale di cinque ore settimanali secondo il programma stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano.
4) Lo svolgimento di detto programma e' affidato dall'anno scolastico 1996/97 ad insegnanti di madre lingua italiana, designati d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ed i responsabili delle "Scuole britanniche".
5) Per l'esame scritto e orale di lingua e cultura italiana di cui al punto 2) e' costituita, dall'anno scolastico 1995/96, presso ogni "scuola britannica" una commissione d'esame composta da un rappresentante nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano con funzioni di Presidente; di un rappresentante della "Scuola britannica"; e da un docente del corso di lingua e cultura italiana. Le spese relative al Presidente della Commissione sono a carico delle singole "scuole britanniche".
6) Il Ministero della Pubblica Istruzione italiano effettua, dall'anno scolastico 1996/97, ispezioni periodiche nelle "Scuole britanniche" allo scopo di accertare l'adeguato svolgimento del programma di lingua e culture italiana.
7) Nella fase di transizione (1996-98) la prova di lingua e cultura italiana vertera' sul programma dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1996, sul programma degli ultimi due anni nella sessione del 1997 e su quello degli ultimi tre anni nella sessione del 1998.
8) Nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente Scambio di Note, a partire dall'anno accademico 1996/97, la Parte italiana consente alle Universita' italiane con apposito provvedimento di decidere circa l'eccitabilita' delle domande di immatricolazione degli studenti italiani delle "Scuole britanniche" che abbiano superato gli esami previsti in base alla presente Nota alle condizioni in essa indicate 9) Le disposizioni di cui all'Articolo 192 (3) del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 si applica agli alunni sia italiani sia stranieri delle classi intermedie delle "scuole britanniche" che intendono proseguire gli studi presso scuole italiane di istruzione secondaria.
Entrambi i Governi trasmetteranno alle Universita' ed agli Istituti di Istruzione Superiore dei rispettivi Paesi il testo del presente Scambio di Note, in armonia con la legislazione nazionale e con l'art. 1 , punto 4 della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi che danno accesso alle Universita' sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
Ogni emendamento e/o aggiunta proposti da ciascuna Parte relativamente ai punti da 2 a 4 del presente Scambio di Note saranno decisi da un gruppo misto di esperti convocato attraverso i canali diplomatici ed entreranno immediatamente in vigore.
Le disposizioni previste dal presente Scambio di Note potranno essere riviste dopo tre anni dall'entrata in vigore dello stesso su richiesta di una delle Parti.
Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un'intesa tra i nostri due Governi, la quale entrera' in vigore dalla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.
Le prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
(Firmato - Patrick Fairweather, Ambasciatore di Sua Maesta')