Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 , ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 .
Il decreto legislativo in commento prevede all'articolo 3, comma 1, lettera a), che il richiedente possieda determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno. In particolare, per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40 ), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito, anche T.U.), nonché dalle ulteriori disposizioni di seguito citate, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, secondo cui sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani ( art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251 , e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE , attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108 );
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all' articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai "familiari" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30 ). Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare ( artt. 29 e 30 del T.U. ).
A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle Strutture territoriali sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all'assegno unico e universale, e alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, si rende necessario integrare le indicazioni finora emanate in materia.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
- Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- Lavoro stagionale ( art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020 , convertito dalla Legge n. 173 del 2020 , rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
- Attesa occupazione ( art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Tirocinio e formazione professionale ( art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Studio ( art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- Studenti / tirocinanti / alunni ( art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Residenza elettiva ( art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- Visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l'assegno unico e universale - come precisato con circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, questi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata con la consultazione dell'archivio Pe.So., che viene alimentato con un flusso di informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati o rinnovati, proveniente dal Ministero dell'Interno, in base ad apposita Convenzione stipulata con l'Istituto.
A integrazione della verifica del possesso del titolo idoneo, laddove in prima analisi l'archivio Pe.So. non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà perfezionato con la consultazione dell'archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav) trasmesse dal datore di lavoro.
In assenza di riscontri sui suddetti archivi in ordine al possesso di titoli di soggiorno, la posizione verrà posta in stato di "Evidenza" alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l'invito a presentare la documentazione necessaria per l'esame della domanda.
Le Strutture territoriali si atterranno al contenuto del presente messaggio nelle more di eventuali ulteriori o diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti, di cui si fa riserva di comunicazione.
Direttore Generale Vincenzo Caridi