Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile
Alle Direzioni dei Centri di Prima accoglienza per i minorenni
Alle Direzioni degli Istituti Penali per i minorenni
Alle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni
Alle Direzioni delle Comunità Ministeriali - LORO SEDI
e, p.c. Al Capo Dipartimento - SEDE
Ai Presidenti delle Sezioni Minori Delle Corti d'Appello
Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Procuratori c/o I Tribunali per i minorenni
Ai Magistrati di Sorveglianza c/o i Tribunali per i minorenni - LORO SEDI
Il flusso migratorio in Italia è tuttora costante e l'attenzione verso le fasce minorili, senza dubbio più vulnerabili nel loro inserimento nel sistema sociale ed economico, è la priorità di ogni Paese che voglia prevenire la costituzione di situazioni pregiudizievoli e che voglia assicurare ai minori stranieri di esercitare gli stessi diritti dei minori italiani, come previsto dal nostro ordinamento e dalle Convenzioni Internazionali.
Per quanto riguarda i flussi di utenza nella Giustizia Minorile si osserva un aumento dei numero degli ingressi dei minori di origine straniera nel biennio 2011-2012 rispetto agli anni immediatamente precedenti che, in particolare per l'anno 2011, si caratterizza per l'ingresso di minori provenienti dal Nord-Africa, come risulta dalla Relazione sulla Giustizia Minorile presentata per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013.
Come ben noto alle SS.LL., occorre tenere presente che, complessivamente, nel circuito penale minorile risultano essere gli immigrati ad avere un alto rischio di esclusione sociale ed economica nonchè una ridotta possibilità di esercitare i propri diritti, siano essi minori o giovani adulti, con o senza riferimenti parentali.
Ne consegue che l'accoglienza e l'assistenza dei soggetti immigrati rappresentano una strategia cruciale in termini di integrazione e sicurezza sociale, considerato, tra l'altro, che sono proprio tali soggetti quelli a maggior rischio di essere coinvolti in attività illecite da parte delle organizzazioni criminali.
Tali circostanze sono state recepite dal legislatore, infatti, gli immigrati che giungono nel nostro Paese sono ampiamente tutelati dal nostro ordinamento principalmente attraverso il Testo Unico sull'Immigrazione di cui al D.lvo. 286/98 .
Inoltre, gli immigrati provenienti da Paesi ove sono stati vittime di persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti umani, o rischiano di esserlo se vi tornano, o sono vittime di sfruttamento nel nostro Paese, hanno ulteriori opportunità di tutela attraverso particolari riconoscimenti quali la protezione internazionale, umanitaria, temporanea o sociale.
Conoscere, informare e supportare i potenziali fruitori nell'esigibilità dei propri diritti è una delle strategie per garantire loro opportunità di inclusione e per prevenire la costituzione di quelle situazioni pregiudizievoli ben note alle SS.LL..
1. La protezione internazionale prevede il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, discende dalla Convenzione di Ginevra del 1951 ed è definita in Italia dal D.L.gs. 251/07 . La richiesta di protezione internazionale, può essere motivata da avvenimenti verificatisi o da attività svolte dal richiedente, anche dopo la sua partenza dal Paese di origine.
La domanda di protezione internazionale può essere presentata alla polizia di frontiera ovvero alla Questura competente per il luogo di dimora abituale o in cui si trova, anche temporaneamente, il soggetto.
Già dal momento della presentazione della richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale i richiedenti hanno la possibilità di essere ospitati in una comunità del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) se vi è una disponibilità di posti. Per l'utenza penale minorile, sarà necessario, ovviamente, un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente.
1. Lo status di rifugiato, può essere riconosciuto quando si configurano situazioni di violazione dei diritti umani ovvero "al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, genere sessuale, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (vedi art.2, c. 1, lettera e) D.L.gs. 251/07 ).
Il riconoscimento dello status di rifugiato può basarsi anche sul timore di essere perseguitato da agenti terzi, estranei all'organizzazione ufficiale dello Stato o da segmenti non organizzati della popolazione civile di un Paese quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla. A titolo esemplificativo, può essere riconosciuta se uno Stato non è dotato di un sistema giuridico effettivo che permetta di assicurare livelli adeguati di protezione, preventiva e repressiva, dagli atti di persecuzione.
2. Lo status di protezione sussidiaria è un livello subordinato e complementare di protezione internazionale, qualora "il cittadino straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" (vedi art.2, c. 1, lettera g) D.L.gs. 251/07 . Per danno grave si intende il pericolo di subire una condanna a morte o all'esecuzione di una pena di morte, atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni conflitto armato interno o internazionale secondo quanto previsto espressamente dall' art. 14 del decreto legislativo 251/2007 .
Si trasmette, a tale proposito, la nota n.4369 del 15 giugno 2012 con la quale la Commissione Nazionale per il diritto di asilo istituita presso il Ministero dell'Interno si è espressa sull'opportunità, in linea di principio, di riconoscere la protezione sussidiaria ai soggetti provenienti dal Mali.
2. L'istituto della protezione umanitaria e della protezione temporanea si differenziano nettamente dalle precedenti per soggetti, beneficiari, presupposti di riconoscimento, contenuti della protezione, autorità preposte al riconoscimento.
La protezione umanitaria è disciplinata dall'art.5, comma 6 del Testo unico sull'immigrazione - come integrato dal D.L. 89/2009 convertito in legge 129/2011 - dall'art.11, lettera c-ter del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 394/1999 e dall' art.32 del D.Lgs. 25/08 .
Ogni cittadino di un Paese terzo può presentare richiesta di protezione umanitaria in presenza di oggettive e gravi situazioni personali di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Ipotesi certamente riconducibili ai "seri motivi", concernono, ad esempio, particolari condizioni di vulnerabilità personali, quali motivi di salute o di età, grave instabilità politica, violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri naturali o ambientali.
Il Questore è tenuto obbligatoriamente a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari ogni qual volta la Commissione territoriale, nell'ambito della procedura di asilo, pur non riscontrando esigenze di protezione internazionale, ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario ( art.32, co.3 D.Lgs 25/08 ).
3. Il regime di protezione temporanea previsto dal D.Lgs 85/2003 , garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, che sfuggono da zone di conflitto armato o violenza endemica, o soggetti che siano a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa fare fronte a tale afflusso.
La protezione temporanea è per definizione un regime limitato nel tempo, deliberata dal Consiglio dell'Unione europea e dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prorogabile di sei mesi in sei mesi, fino ad una durata massima di tre anni.
A tale proposito si fa presente che con DPCM del 6 ottobre 2011 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord-Africa.
Le forme di protezione precedentemente descritte danno il diritto ad un permesso di soggiorno la cui durata si differenzia come indicato nello schema che segue. In particolare, le ultime due tipologie di permesso possono essere convertite in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se sussistono il lavoro e le altre condizioni previste dalla legge ai fini del rinnovo.
La domanda per la protezione internazionale può essere presentata alla Questura competente per il luogo di dimora abituale o in cui si trova, anche temporaneamente, il soggetto. Successivamente la Questura provvederà, nel caso di minore straniero non accompagnato ad affidarlo al Comune che a sua volta segnalerà il minore al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) come indicato all'art. 3 della Direttiva 7 dicembre 2006 del Ministero dell'Interno. Riguardo alle garanzie per i minori stranieri non accompagnati si evidenziano anche l' art. 28 del D.Lgs. 251/07 e l' art. 19 del D.Lgs.25/08 .
La Questura fisserà un appuntamento per la compilazione del modello C/3 che sarà integrato da una descrizione dei fatti concernente:
* la descrizione del viaggio dal Paese d'origine verso l'Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati);
* il racconto, in breve, dei motivi per cui l'interessato ha lasciato il Paese;
* una breve descrizione di questi motivi.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all' art. 18 del decreto legislativo 286/98 , è un'altra forma di tutela per i cittadini stranieri che può essere concesso dal Questore per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di un'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento - lavorativo, sessuale, altro - ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti. Tale permesso ha la durata di 6 mesi e può essere prorogato.
Nel caso di minorenni l'istanza per i riconoscimenti di cui sopra, deve essere convalidata dal tutore, o dal facente le funzioni provvisoriamente, ovvero dai legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici o privati, ai sensi dell' art.3, c. 1, della legge 149/01 o i Servizi Sociali del Comune a cui è affidato il minore, in base alla Direttive 7 dicembre 2006 del Ministero dell'Interno - Ministero della Giustizia sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
Pertanto, nel caso di minori ospiti delle Direzioni delle Comunità e degli Istituti penali in indirizzo privi dell'esercente la potestà genitoriale e di un tutore, sarà cura del rappresentante legale delle stesse provvedere ad assistere i minori nell'istruttoria della richiesta dei benefici in parola, nell'attesa che venga nominato un tutore legale.
Analogamente procederanno le Direzioni dei Centri di Prima Accoglienza e degli Uffici Sociali per i minorenni, che provvederanno per i minori stranieri non accompagnati ad attivare i Servizi Sociali dei Comuni per avviare le procedure attinenti la richiesta dei benefici in parola.
Restano ferme le altre disposizioni emanate da questa Direzione Generale in merito al Comitato minori stranieri le cui funzioni sono state trasferite alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le disposizioni concernenti l'Organismo Centrale di Raccordo per i minori rumeni non accompagnati.
In conclusione, si rinnova l'invito per l'utenza in carico a codeste Direzioni dei Servizi minorili a verificare, sempre e con la massima attenzione alle circostanze, se ricorrono i presupposti per formulare una richiesta dei riconoscimenti di cui alla presente Direttiva e, qualora se ne riscontri opportunità, di assistere i soggetti richiedenti, soprattutto quelli temporaneamente privi di tutore.
Protezione internazionale - art.2, lettera e), del d. lgs. 251/2007 - 5 anni, rinnovabile
Protezione sussidiaria - art.2, lettera g), del d. lgs. 251/2007 - 3 anni, rinnovabile
Protezione umanitaria - art.5, comma 6 del d. lgs. 286/1998 - 1 anno, rinnovabile
Protezione temporanea - d. lgs. 85/2003 - 6 mesi, prorogabili
Minore età - art. 28, comma 1, d.p.r. 394/1999
Protezione sociale - art.18 del d. lgs. 286/98 e dell' art. 27 del d.p.r. 394/1999 - 6 mesi, prorogabili per 1 anno
Permesso di soggiorno studio o lavoro, o cura o motivi sanitari al compimento del 18° anno art. 32 del D. Lgs. integrato dall' art. 11, comma 1, lettera c-sexies del D.P.R. 394/1999 ; Definita a seconda della motivazione
A tale proposito si trasmettono, le Guide del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), i documenti, le normative e le circolari del Ministero dell'Interno per approfondire la tematica:
* "Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale in 10 lingue";
* "La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore" per approfondire gli argomenti della Guida;
* Il modello C per formulare alla Questura la richiesta di asilo ed il modello F per soggetti con disagio mentale;
* "Dati e riflessioni sui progetti di protezione sociale ex art.18 D.Lgs 286/98 " a cura della Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
* i decreti legislativi 286/98, 85/03, 251/07, 25/08, nota 4369 del 15/6/12 della Commissione Nazionale per il diritto all'asilo, DPCM 6/10/11 , Direttiva 7/12/2006 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia sui minori stranieri non accompagnati.
Ulteriore documentazione è reperibile sul sito internet del Servizio Centrale dello SPRAR alla pagina www.serviziocentrale.it
Si invitano codeste Direzioni dei Servizi minorili dipendenti ad osservare la presente circolare.
Sarà cura delle Direzioni dei Centri per la giustizia minorile coordinare e monitorare l'esatto adempimento della presente.
Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione, l'impegno profuso ed il proficuo contributo apportato al sistema delle tutele dei diritti dei minori del circuito penale.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE: Serenella Pesarin