Con riferimento alla questione indicata in oggetto ed in risposta alla nota in data 16 luglio 2013 prot. 21525 si rappresenta quanto segue.
Sì premette che con nota del 16 luglio 2013 l'Ordine dei giornalisti ha chiesto di fornire un parere in ordine:
1. al diritto del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia iscritto all'Albo dei giornalisti, elenco professionisti ovvero pubblicisti, di diventare direttore responsabile di un giornale o altro periodico;
2. all'iter procedurale di registrazione di testare italiane con direttori responsabili non comunitari iscritti all'Albo in parola.
Riguardo al quesito formulato sub 1 si osserva che la normativa dì riferimento è costituita dall' art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , che dispone che ogni giornale abbia un direttore responsabile e che questi sia cittadino italiano, con il che sembrerebbe essere radicalmente esclusa la possibilità per un cittadino extracomunitario, pur se regolarmente soggiornante in Italia, di diventare direttore responsabile di un giornale o altro periodico.
Tuttavia, detta norma va coordinata con la disciplina successivamente adottata in relazione alla materia dell'immigrazione.
Più in particolare, l' art. 2, comma 2, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dispone che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente".
La risoluzione del quesito verte pertanto intorno alla individuazione del concetto di "diritti in materia civile" contenuto nel citato art. 2, che li distingue dai diritti fondamentali, garantiti anche allo straniero comunque presente alla frontiera o sul territorio dello Stato,
A parere della scrivente Direzione Generale, pur non rinvenendosi precedenti giurisprudenziali in termini, il diritto di esercitare liberamente la propria attività professionale, ivi compreso il ruolo di direttore responsabile di un giornale o un periodico, rientra a pieno titolo tra i diritti in materia civile, che vanno riconosciuti anche alla straniero extracomunitario che soggiorni regolarmente sul territorio dello Stato. Diversamente si dovrebbe ritenere: che la direzione del giornale costituisca un ambito riservato della più generale attività professionale di giornalista che soltanto i cittadini italiani (e comunitari) potrebbero ingiustificatamente vantare, senza tuttavia che sia richiesta dall'ordinamento una diversa qualificazione professionale.
In ragione della considerazione in forza della quale lo spirito del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 in esame appare viceversa quello di equiparate tendenzialmente la condizione del cittadino straniero fornito di regolare permesso di soggiorno sul territorio dello Stato ai quella del cittadino italiano (e comunitario),non si ravvisa alcuna norma che possa impedire al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano, tra i quali rientra anche la libertà di poter essere direttore responsabile di un giornale ci altro periodico. Del resto in stessa giurisprudenza civile più recente riconosce a stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ampi spazi di esercizio di autonomia negoziale.
Si ritiene conclusivamente che l' art. 2 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 abbia abrogato parzialmente l'att. 3 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47 , nella parte in cui richiedeva espressamente il requisito della cittadinanza italiana per potere assumere il ruolo di direttore responsabile di un giornale o altro periodico. Pertanto, anche un cittadino straniero extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio italiano può legittimamente diventare direttore responsabile di un giornale o altro periodico.
Quanto osservato vale a fortiori per la figura del proprietario, anche in considerazione del fatto che l' art. 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 non prescrive esplicitamente che questi debba essere cittadino italiano.
Per quanto attiene al procedimento di registrazione, si precisa innanzitutto che, come stabilito con giurisprudenza consolidata dalle SSUU. della Corte di Cassazione (si veda da ultimo n. 9288/ 1994) la funzione di controllo attribuita al presidente del Tribunale sulla regolarità dei documenti presentati per le iscrizioni e le annotazioni nel registro della stampa, ai sensi degli artt, 5 e 6 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47 , non ha natura giurisdizionale in quanto è diretta soltanto ad accertare se sussistano i presupposti necessari per dette formalità, al fine di ordinate l'esecuzione in caso positivo e di negarla in caso negativo, ovvero di accertare se sono venuti meno in un secondo tempo i presupposti esistente al momento dell'iscrizione. A conferma di ciò si veda la sentenza n. 170 del 2005 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità relativa all' art. 3 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47 sollevata dal Tribunale di Milano, sul presupposto che non ricorresse la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953 , cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale fosse sollevata nel corso di un giudizio, in quanto l'intervento di un magistrato non può "da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo".
Qualora si ritenga che la questione in esame rientri tra quelle concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile relative alla cittadinanza a norma dell' art, 4 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, e qualora codesto Gabinetto concordi, si potrebbe diramare una nota esplicativa rivolta agli uffici giudiziari, contenente la citata interpretazione, sulla quale a quanto consta concorda anche l'Ufficio Legislativo.
Resta fermo che, qualora i Tribunali non dovessero conformarsi a quanto ritenuto da questo Ministero, non potendosi intervenire direttamente sul procedimento amministrativo di registrazione in mancanza di qualsiasi norma che lo consenta, gli interessati potranno comunque ottenere tutela giurisdizionale, come si deduce dalla motivazione della citata sentenza n. 170 del 2005 della Corte Costituzionale, secondo cui "costituisce un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che caratterizza la stessa essenza dello stato democratico di diritto, secondo cui "non v'è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere" (sentenza n. 212 del 1997) nell'ambito di "un procedimento di natura giurisdizionale", nel corso del quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità (sentenza n. 26 del 1999)".
Il Direttore Generale: Marco Mancinetti