ART. 1
ISTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
1.
Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di cui all'
art. 10
, istituisce CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2.
I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3.
I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal lavoro.
4.
I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti.
5.
Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6.
Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili.
7.
Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo preferibilmente presso la scuola sede del distretto scolastico, qualora quest'ultimo risulti collocato presso una scuola elementare o presso una scuola media. Ciò al fine di utilizzare il personale nonché le risorse strutturali del distretto medesimo.
8.
Il Centro può trovare riferimento didattico ed amministrativo - nel caso in cui il Provveditore agli studi lo reputi più opportuno, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente - anche presso un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze.
9.
Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L del 1995 - conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente Scolastico della scuola di cui ai precedenti commi 7 e 8.
ART. 2
OBIETTIVI E COORDINAMENTO DEI CENTRI
1.
Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2.
Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:
- promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;
- promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale;
- opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento.....;
- formalizza le proposte di organico funzionale;
- coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;
- mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il Comitato Provinciale.
3.
Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del personale del Centro di cui al
successivo art. 9
.
ART. 3
ATTIVITÀ DEI CENTRI - ACCESSO
1.
I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte ad essa. In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.
2.
Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.
3.
Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo formativo ed anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età.
4.
Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5.
I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del percorso di cui al
successivo art. 6
.
6.
Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni di cui al
successivo art. 7
.
ART. 4
ORGANICO FUNZIONALE E INTEGRATO
1.
Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri.
2.
L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3.
Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica); preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
4.
In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'
art. 1
, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.
5.
Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.
6.
La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.
7.
Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
8.
L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonchè del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro.
9.
La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10.
Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato provinciale di cui al
successivo art. 10
, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli adulti.
11.
In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.
ART. 5
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1.
Le attività del Centro sono permanenti.
2.
Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente, debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni all'anno.
3.
Il Collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il Centro delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte formulate dal Coordinamento del personale di cui all'
art. 9
.
4.
Inoltre il collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori del Centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse attività, in base alle reali esigenze dell'utenza e alla effettiva possibilità di risposta legata ad una gestione efficace e responsabile delle risorse, fissando:
a. il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali, distribuzione nell'anno);
b. l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi di livello, di interesse, attività laboratoriali, stages, attività individualizzate...
5.
Per realizzare tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del C.C.N.L. del 1995, rispettivamente per il personale docente e per il personale A.T.A., in ordine alla pianificazione annuale delle attività ed all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6.
Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con gli altri operatori del Centro sono:
- attività di accoglienza e ascolto;
- analisi dei bisogni dei singoli utenti;
- definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;
- attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto definito con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata ed altro;
- azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;
- attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico, che su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
- attività di programmazione e di monitoraggio.
7.
Il personale impegnato nelle attività dei Centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione professionale per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi culturali di riferimento dovranno essere:
- i linguaggi e le culture;
- l'alfabetizzazione alla multimedialità;
- la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico, geografico.
8.
I docenti utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri operatori le specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità che debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:
- la flessibilità come disponibilità a cambiare e innovare;
- l'analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture. - la visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella complessiva dell'organizzazione;
- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
- l'apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;
- lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;
- lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.
9.
L'orario dei docenti è regolato dal vigente C.C.N.L.. Su proposta del collegio dei docenti, il coordinatore attribuisce eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei compiti sopra indicati.
ART. 6
NEGOZIAZIONE DEL PERCORSO - PATTO FORMATIVO
1.
Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato con gli altri operatori del Centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno.
2.
In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, d'intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
3.
La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del Centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è quindi l'analisi iniziale della realtà di ciascuno. Il patto formativo va reso esplicito e formalizzato.
4.
Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle commissioni di esame di cui al
successivo art. 7
, prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti di lettere, un docente di lingua straniera, un docente di scienze matematiche e un docente di educazione tecnica.
ART. 7
VALUTAZIONE, ESAMI, LIBRETTO, CERTIFICAZIONI
1.
Al termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio di una o più delle seguenti certificazioni:
a. titolo di licenza elementare;
b. titolo di licenza media;
c. attestato delle attività di professionalizzazione o di riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate specifiche intese;
d. attestato delle attività di cultura generale seguite.
2.
Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3.
Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze logico-matematiche ed in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere individuale.
4.
Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5.
Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più specificatamente di carattere matematico-scientifico operativo.
6.
La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del percorso definito e svolto in base al patto formativo, pervenga ad un accertamento e ad una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili.
7.
Le commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e scelti preferibilmente tra docenti che abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale degli adulti.
8.
Della commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel patto formativo, come indicato all'
art. 6
. I Presidenti saranno nominati con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente fra coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.
9.
Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.
10.
In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo.
11.
Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un libretto personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.
12.
Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste nel patto formativo del singolo.
13.
Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal Comitato Provinciale.
14.
Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore del Centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza.
ART. 8
FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO
1.
La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta, nel quadro dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.
2.
In relazione agli specifici bisogni formativi, l'Amministrazione scolastica, in collaborazione con I.R.R.S.A.E., Università, Associazioni Professionali, Enti culturali e scientifici, favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e A.T.A. sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti le proposte formulate dai Centri e dai Comitati Provinciali. Sarà favorita la partecipazione di personale scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti che operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
3.
Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione anche la sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità di un eventuale recupero dei giorni di attività, se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.
4.
L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli I.R.R.S.A.E., avrà cura di diffondere e di coordinare l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e di far conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi esiti.
ART. 9
ORGANI COLLEGIALI
1.
Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e seguenti del
D. L.vo 16.4.1994, n. 297
.
2.
È istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività didattiche e formative del Centro.
3.
Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'Istituzione Scolastica che ha la responsabilità amministrativa del Centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta, partecipano - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti del Centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro medesimo. E' invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.
4.
Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria attività in base all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
ART. 10
COMITATO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
1.
Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato Provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2.
Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli Enti Locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.
3.
Il Comitato Provinciale ha il compito di:
a. analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio provinciale per la promozione del successo formativo;
b. progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei Centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;
c. programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;
d. promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;
e. assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;
f. favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più Centri per la documentazione;
g. promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento.
4.
Al termine di ciascun ciclo anuale di attività il Comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'
art. 12
del C.C.N.L. una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito provinciale.
ART. 11
COMITATO TECNICO NAZIONALE
1.
Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un Comitato Tecnico Nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta.
2.
Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato, è composto da funzionari dell'Amministrazione scolastica, ispettori tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di educazione in età adulta.
3.
Il Comitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le strutture coerenti alle proprie finalità.
ART. 12
INDIRIZZO, ASSISTENZA E MONITORAGGIO
1.
Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al Centro, azioni di indirizzo e di assistenza saranno promosse dal Comitato Provinciale, a supporto delle innovazioni introdotte con la presente ordinanza.
2.
Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi del Comitato Tecnico Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e regionale.
3.
Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del Centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
4.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.
ART. 13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.
2.
In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti territoriali, i Provveditori agli Studi possono istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.
3.
Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i Centri territoriali permanenti.
4.
I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.
5.
Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la formazione professionale.
6.
Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante l'anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.
7.
In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A (Educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale.
8.
La presente Ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli Organi di Controllo per il visto e la registrazione.