Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 16 gennaio 2021
  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2021-01-16;nir-1

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32  , 117, comma 2, lettera q)  , e 118  della Costituzione ;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l?anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021  , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2020, n. 35  , recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158  , recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la comunicazione del 16 gennaio 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in quattro passeggeri in arrivo dal Brasile;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1 , del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana la seguente ordinanza:


 
   
  Art. 1 

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

 
  1.  Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021  , è interdetto il traffico aereo dal Brasile.
 
  2.  Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
 
  3.  Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
 
  4.  Le disposizioni di cui al comma 2  non si applicano ai voli indiretti iniziati il giorno della emanazione della presente ordinanza.
 
 
  Art. 2 

Disposizioni finali

 
  1.  La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 31 gennaio 2021.
 
  2.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, lì 16 gennaio 2021 

Il Ministro della salute On. Roberto Speranza