Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 25 aprile 2021
  Misure per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. Ingresso e il transito nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato in India.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2021-04-25;nir-1

Indice


Visto gli articoli 32  , 117 comma 2, lettera q)  e 118  della Costituzione ;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di. emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30  , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena);

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44  , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l' articolo 1, comma 1  , il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 33  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia dî contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n.38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota del 24 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito all'incremento dei casi registrati in India in ragione anche della maggiore contagiosità di una nuova variante di SARS- CoV-2;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall'India;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana la seguente


   
  Art. 1   
  1.  Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e di cui alle ordinanze in premessa, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India.
 
  2.  Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare | immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
 
  3.  Per le finalità di cui al comma 1  , l'ingresso e il traffico aereo dall'India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza;
   b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
   c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.
 
  4.  Nei casi di cui al comma 3  , fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021  e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall'India sono consentiti secondo la seguente disciplina:
   a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
   c)  obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b)  , alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
   d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
 
  5.  Per le finalità di cui al comma 1  , l'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51 secondo la seguente disciplina:
   a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
   b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
  6.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
  7.  Le disposizioni di cui al comma 1  non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
  8.  Resta altresì fermo quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".
 
 
  Art. 2   
  1.  La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 12 maggio 2021.
 
  2.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 25 aprile 2021

Il Ministro della Salute Speranza