Art. 1
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale
1.
Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna, previamente individuato e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2.
Al personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori:
a) in favore di un numero massimo di cinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi provenienti dall'Ucraina inferiore a mille unita';
b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi provenienti dall' Ucraina pari o superiore a mille unita'.
3.
Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e di incarichi dirigenziali in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnati sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del
decreto legislativo n. 165 del 2001
ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.
4.
Le indennita' di cui al
comma 3
, per ciascuna regione e provincia autonoma, si applicano, mensilmente, nei confronti dei titolari di posizione organizzativa secondo i seguenti parametri:
a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a cinquemila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di cinque titolari di posizione organizzativa;
b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a quindicimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo quindici titolari di posizione organizzativa;
d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre quindicimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa. In considerazione della data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regime di protezione temporanea, le indennita' di cui al presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo e aprile, con riferimento ai codici «straniero temporaneamente presente» (STP) rilasciati, fermo restando il rispetto delle soglie suindicate.
5 .
Le indennita' di cui al
comma 3
, per ciascuna regione e provincia autonoma, si applicano nei confronti del personale dirigenziale, secondo i seguenti parametri:
a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di una figura dirigenziale;
b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali. In considerazione della data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regime di protezione temporanea, le indennita' di cui al presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo e aprile, con riferimento ai codici STP rilasciati, fermo restando il rispetto delle soglie suindicate.
6.
I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei comuni direttamente impegnato nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di cinquanta ore pro-capite, entro il limite di un contingente complessivamente individuato in dieci unita' per ciascun ambito provinciale o di citta' metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo di regione, all'articolazione territoriale delle unita' beneficiarie su scala comunale, nell'ambito delle risorse assegnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensita' dell'impiego, con propri provvedimenti.
7.
I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di posizione organizzativa dei comuni direttamente impegnato nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del
decreto legislativo n. 165 del 2001
ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, entro il limite di un contingente complessivamente individuato in cinque unita' per ciascun ambito provinciale o di citta' metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo di regione, all'articolazione territoriale delle unita' beneficiarie su scala comunale, nell'ambito delle risorse assegnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensita' dell'impiego, con propri provvedimenti.
9.
I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome provvedono alla rendicontazione degli oneri, nel limite delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022.
10.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse emergenziali di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, come integrate dalle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022.