art. 1, comma 2, L. 1228/1954 come modificato dalla L. 94/2009 - iscrizione anagrafica - legittimità della richiesta di certificati di abitabilità dell'immobile e/a di idoneità alloggiativa - effetti di un eventuale accertamento dell'insussistenza dei medesimi;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF.V AFFARI TERRITORIALI in data 18/05/2012 con la quale il Ministero dell'Interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Can la relazione citata in premessa il Ministero dell'Interno chiede quale sia l'interpretazione da dare all' art. 1, comma 2 , della legge n. 1228 del 1954 , come modificato dalla legge n. 94 del 2009 , che prevede che, in sede d'iscrizione anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
La normativa - espone il Ministero - ha suscitato dubbi da parte di alcuni sindaci ed ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilità di chiedere, ai cittadini che fanno istanza di iscrizione anagrafica, la documentazione attestante l'abitabilità dell'immobile e/o quella relativa all'idoneità alloggiativa, ovvero la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale sia attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eventualmente limitando in tutto od in parte tali richieste con riferimento ai soli cittadini dell'UE o stranieri, fino all'ipotesi di prevedere il rigetto dell'istanza in caso di accertata inesistenza dei citati requisiti (estranea essendo la funzione dell'anagrafe rispetto a quella della verifica igienico sanitaria degli immobili).
Considerato:
La Sezione rileva quanto segue.
La disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del 1989 ) prevede che l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
L'anagrafe registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonchè coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel comune il proprio domicilio ( art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954 ).
A ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni dei cittaclini presenti sul territorio.
La previsione di legge introduce una facoltà per i competenti uffici comunali e non un obbligo in quanto la disposizione citata recita: "possono".
Tale facoltà va legata ail'esigenza di controlli reali ed effettivi - non meramente cartacei - sulla situazione di agibilità ed abitabilità degli immobili (esigenza sempre presente ma) innescabile anche all'atto di trasferimento della residenza anagrafica.
Ne deriva che - in linea di massima - non è necessario appesantire ed aggravare i procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali e che comunque, ove lo si ritenga necessario, si dovrà fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti le situazioni igienico sanitarie dell'immobile.
Naturalmente ciò non escluderà mai il potere-dovere di controllo effettivo della situazione da parte degli uffici competenti (aziende sanitarie locali ed uffici della Polizia municipale).
Non deve ritenersi consentito, perchè violerebbe il principio di uguaglianza di cui all' art. 3 Cost. , limitare i controlli agli stranieri ed agli extracomunitari, pur potendosi ipotizzare che le amministrazioni, senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana e straniera, costruiscano dei criteri generali sulla base dei quali attivare i controlli (esistenza di situazioni sociali di rischio; notorio degrado di alcuni quartieri ecc.).
In ultimo si ritiene che tale facoltà non determina un vero e proprio sub procedimento necessario del procedimento di trasferimento della residenza anagrafica sicchè la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo.
Il cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di fatto da accertare (ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954 ) ossia dopo il trasferimento di residenza sicchè l'avvenuto cambio di residenza in immobile che sia (ma tale non risulti) inidoneo dal punto di vista igienico sanitario non preclude astrattamente l'iscrizione all'anagrafe.
In questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema prudenza l'ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili (Cass. Sez. III 6 agosto 2004 n. 15199).
Naturalmente l'Amministrazione dovrà attivare i dovuti provvedimenti di risanamento e di sgombero degli immobili che risultino dai controlli come non rispondenti alla normativa eppure abitati.
P.Q.M.
Esprime parere nel senso di cui in parte motiva.
L'Estensore: Giancarlo Montedoro
Il Presidente: Giuseppe Barbagallo
Il Segretario: Gabriella Allegrini