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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
PARERE 13 luglio 2016, n. 301
  Su uno schema di decreto avente natura regolamentare recante "definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta".  
 


 
  urn:nir:garante.protezione.dati.personali:parere:2016-07-13;301

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


 

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali ( d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  , di seguito: Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto avente natura regolamentare recante "definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell' art. 4, comma 2, del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24  " - con il quale è stata trasposta nell'ordinamento italiano la direttiva 2011/36/UE , relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

L'articolo prevede che: "Con decreto... da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso".

Il decreto deve essere adottato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto intende disciplinare le modalità di determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro minore età e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2014  .

Il testo si compone di 7 articoli, che disciplinano segnatamente l'oggetto del decreto (art. 1), la procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa (art. 2), l'intervento dell'Autorità giudiziaria (giudice competente per la tutela) su richiesta della forza di polizia per l'avvio della procedura socio-sanitaria multidisciplinare per l'accertamento dell'età (art. 3), il diritto all'informazione dell'interessato in relazione a tale procedura (art. 4) e lo svolgimento di questa (art. 5), il provvedimento del giudice competente per la tutela conclusivo del procedimento di determinazione dell'età (art. 6), la presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio della procedura di determinazione (art. 7).

Nella relazione illustrativa l'Amministrazione fa presente che nella stesura dell'articolato sono stati rispettati i principi dettati dall'art. 4 del d.lgs. citato che indicano il superiore interesse del minore come elemento di centralità nella procedura e conseguentemente impongono il ricorso a procedure adeguate alle specificità culturali e di provenienza del minore, che siano appropriate alla sua età e condotte da personale idoneamente preparato e si è avuto inoltre riguardo anche ai documenti che hanno tradotto l'ampio dibattito tenuto sulla materia da organismi nazionali e internazionali, nutrito dal contributo di professionisti ed operatori.

RITENUTO

3. Esaminato lo schema di decreto, il Garante segnala l'esigenza di apportare allo stesso alcune modifiche volte a conformarne pienamente i contenuti ai principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire che il relativo trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (art. 2 del Codice). Ciò tenuto presente che, nel caso di specie, occorre adottare specifiche cautele a tutela dell'interessato medesimo, il quale si trova in una situazione di particolare vulnerabilità derivante della minore età e del contesto in cui avviene il trattamento, come evidenziato nel "Piano nazionale anti tratta", approvato il 26 febbraio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell' art. 9 del d.lgs. n. 24/2014  , recante "Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento".

Pertanto, il trattamento di dati personali che lo schema di decreto prevede dovrebbe essere informato all'obiettivo di poter offrire alle vittime di tratta, in particolare laddove si tratti di minori non accompagnati, la tutela prevista delle normative internazionali, europee e nazionali a ciò finalizzate. Si tratta di nome che tendono all'emersione del fenomeno, alla sensibilizzazione degli operatori, alla protezione delle vittime. Nel caso di soggetti minori inoltre il loro superiore interesse è considerato criterio preminente ai fini, in particolare, delle definizione delle attività di trattamento necessarie, come ricordato anche all'art. 2, comma 1 dello schema.

Il citato articolo descrive una procedura per l'accertamento della minore età definita nella relazione illustrativa come "procedura amministrativa, in prima battuta," in base alla quale inizialmente "le forze di polizia verificano l'età della persona sulla base dei documenti ritenuti idonei" individuati nei documenti d'identità o altrimenti di riconoscimento muniti di fotografia e, ove necessario, "attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (art. 2, paragrafo 2).

Laddove la persona interessata non sia in possesso di documenti idonei o non "sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di polizia procedono, con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete ed in un linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di dubbio l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti socio- sanitari per la determinazione della sua età."(art. 2, comma 4), procedura quest'ultima descritta nel successivo art. 3.

Il comma 5 dello stesso art. 2 prevede che "gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di 24 ore dal primo contatto con il presunto minore che risulti possibile vittima di tratta".

Il processo di identificazione punta prevalentemente a garantire alle vittime di tratta l'accesso ai meccanismi effettivi di protezione e di assistenza. Si tratta di un processo complesso che talora può richiedere molto tempo. E' richiesta una adeguata formazione degli intervistatori e se la presunta vittima è un minore, personale esperto nell'intervistare tali soggetti oltre al mediatore culturale nel casi in cui la vittima sia straniera ed abbia dato il suo consenso. Le Linee guida citate prevedono, inoltre, che "se la presunta vittima è un minore, deve essere prontamente nominato un tutore che dovrà essere presente durante il colloquio".

4. Alla luce di quanto sopra si rileva come occorra verificare il rispetto del principio di proporzionalità di correttezza del trattamento di dati richiamati dal Codice.

In via preliminare, per quanto concerne il preambolo, dovrebbe essere ivi aggiunto il riferimento al d.lgs. n. 212/2015  recante attuazione della direttiva 2012/29/UE , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che non risulta richiamato.

Con specifico riguardo alla procedura indicata all'art. 2, si ricorda che è obbligo del titolare del trattamento, tra l'altro, fornire alla personainteressata - e a chi la rappresenta se minore- le informazioni circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano durante l'intera procedura che porterà alla determinazione dell' età e, laddove necessario, alla sua identificazione (generalità) e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

In proposito, si ricorda che l'informativa in ordine al trattamento dei suoi dati personali deve essere fornita alla persona interessata ed al tutore prima dell'inizio delle operazioni indicate al comma 2 dell'art. 2.

Particolare attenzione va data anche all'esperimento delle attività indicate al comma 6 dello stesso art. 2, alla luce delle informazioni già in possesso dell'autorità procedente e tenendo sempre presente la condizione di vulnerabilità in cui versa il minore.

I commi 2 e 4 dell'art. 2 inoltre sembrerebbero da riformulare e da integrare in modo da rendere chiaro a quali banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto intenda fare riferimento, specificando inoltre le modalità di accesso: ciò al fine di garantire il rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati che è autorizzato solo in ragione delle finalità del decreto.

Nell'individuare le specifiche modalità di accesso, idonea considerazione deve essere posta alle cautele necessarie per la consultazione di dati cd. "sensibili" e "giudiziari" relativi all'interessato (artt. 4, comma 1, lett. d ed e, e 20 del Codice).

IL GARANTE

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto avente natura regolamentare recante "definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  con le seguenti condizioni:

a) prevedere, con riguardo alla procedura indicata all'art. 2 dello schema di decreto, previa ed adeguata informativa dell'interessato e del tutore in merito al trattamento dei dati;

b) chiarire quali banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si intendano consultare e definire le relative modalità di accesso e consultazione;

e con la seguente osservazione:

c) valutare l'inserimento nel preambolo del richiamo al d.lgs. n. 212/2015  con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE .


 

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE: Soro

IL RELATORE: Soro

IL SEGRETARIO GENERALE: Busia