VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347 , che riconosce come Ente Morale l'Opera Nomadi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 , sul regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi interistituzionali, anche attraverso l'attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;
CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico anche attraverso progetti integrati sul territorio;
CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti;
CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell' articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 , concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05 e in particolare l' art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;
VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176 , di ratifica della Convenzione sui Diritti del fanciullo - New York, 20/11/1989;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 , modifica alla normativa di immigrazione e asilo;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275 , Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare l' articolo 38 sull'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale;
VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ed in particolare il punto 1. paragrafo III e il punto 3. comma a);
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna:
Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom, ai fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo d'istruzione;
Art.4 - a definire, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e gli Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;
Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.
L'Opera Nomadi si impegna :
Art.6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
Art.7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;
Art.8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE.LL., in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;
Art.10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.
Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi, nell'ambito della loro autonomia, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi programmando momenti di incontro.
Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha validità di tre anni.
Roma, 22 giugno 2005
Il Direttore Generale: Maria Moioli
Il Presidente Nazionale dell?Opera Nomadi: Massimo Converso