Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ISTITUTO DELL'AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA  
PROTOCOLLO INTESA 2 febbraio 2015
  Comunicazione commerciale  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:protocollo.intesa:2015-02-02;nir-1

Premesso

- che la Dichiarazione Universale dei Diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 , stabilisce, all'articolo 1, che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali. in dignità e diritti";

- che la Convenzione Internazionale sull?eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1965 impegna gli Stati parte a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme;

- che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 sottolinea, tra i vari princìpi, l'importanza di azioni per riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità;

- che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle "Nazioni Unite", definisce la discriminazione contro le donne ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato Civile, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo;

- che la Dichiarazione sull?eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 novembre 1981 impegna gli Stati parte ad adottare misure fondamentali in tutti i campi della vita Civile, economica, politica, sociale e culturale; che l'articolo 3, primo comma, della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

- che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei princìpi sopra richiamati svolge funzioni inerenti la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e pone in essere azioni positive volte a prevenire ogni forma e causa di discriminazione basata sul sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni, disabilità, età o orientamento sessuale;

- che dal 1966 opera in Italia l'Istituto di autodisciplina Pubblicitaria con lo scopo di affermare una comunicazione sempre più onesta, veritiera, corretta attraverso l'applicazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, di seguito indicato "Codice";

- che secondo l'art. 9 del Codice la comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morali o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;

- che secondo l'articolo 10 del suddetto Codice la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere;

- considerata la proficua collaborazione posta in essere, sin dal 2011, tra le Parti del presente Protocollo al fine di vigilare ed intervenire su una corretta rappresentazione dell'immagine femminile nelle comunicazioni commerciali;

- ritenuto opportuno garantire che la comunicazione commerciale sia rispettosa del principio di pari opportunità e del principio di non discriminazione;

- che è convinzione di entrambe le parti che l'effettività e l'efficacia delle sanzioni autodisciplinari dipendano anche dalla tempestività della loro applicazione, con particolare riferimento all?inibitoria della comunicazione giudicata illecita;

convengono guanto segue:


   
  ARTICOLO 1   
  1.  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
 
  2.  Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a:
   a) collaborare per fare in modo che gli Operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che:
   rispettino la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni;
   evitino ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere;
   non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
   tutelino la dignità delle persone;
   rispettino il principio di pari opportunità e non discriminazione;
   siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società;
   evitino il ricorso a stereotipi di genere;
   b) accelerino il procedimento di ingiunzione di desistenza di cui all'art. 39 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale nei casi di maggiore gravità.
 
  3.  Il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a denunciare all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali che ritenga lesive della dignità delle persone o che contengano immagini o rappresentazioni discriminatorie o di violenza di genere.
 
  4.  L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si impegna, attraverso il proprio Comitato di Controllo, a verificare con la massima celerità le segnalazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità Utilizzando, Ove possibile, l'ingiunzione di desistenza,per inibire nel più breve tempo possibile le comunicazioni commerciali manifestamente contrarie al Codice.
 
 
  ARTICOLO 2   
  1.  Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti concordano sulla costituzione di un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità e da tre rappresentanti dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
 
  2.  Il Comitato, mediante incontri periodici concordati tra le Parti, verificherà il buon andamento degli impegni assunti, utilizzando, come dati, anche il numero di Segnalazioni e di denunce trasmesse dal Dipartimento per le Pari Opportunità ed il numero delle ingiunzioni di desistenza e di altri provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'art. 39 del Codice.
 
  3.  Il Comitato, al termine di ogni anno di attuazione del presente protocollo, predisporrà una relazione sulle attività svolte che verrà trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità ed al Presidente dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, unitamente ad eventuali proposte anche in ordine all'ulteriore implementazione del Codice a tutela dei valori oggetto del presente Protocollo.
 
  4.  Per il funzionamento del Comitato non è previsto l'impegno di risorse finanziarie.
 
  5.  Ai componenti del Comitato, a nessun titolo, saranno riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
 
 
  ARTICOLO 3   
  1.  Il presente Protocollo decorre dal 1° febbraio 2015 e potrà essere, su comune volontà delle parti, modificato in ogni momento.
 

 

Roma, 2 febbraio 2015

Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità: Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente: Giorgio Floridia