Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA - ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI ROMA - INPS DIREZIONE REGIONALE TOSCANA - INAIL DIREZIONE INTERREGIONALE TOSCANA  
PROTOCOLLO 5 agosto 2021
  Per la prevenzione e la lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al connesso fenomeno del caporalato.  
 
  Vigente al 22/11/2024 


 
  urn:nir:regione.toscana:protocollo:2021-08-05;nir-1

Tra

Regione Toscana,

Ispettorato interregionale del lavoro di Roma,

INPS - Direzione regionale Toscana,

INAIL - Direzione regionale per la Toscana,

Confederazione CGIL Toscana,

FLAI-CGIL Toscana,

Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL Toscana,

FAI-CISL Toscana,

Confederazione UIL Toscana,

UIL-UILA territori toscani,

COLDIRETTI Toscana,

CIA Toscana,

CONFAGRICOLTURA Toscana,

AGCI Toscana,

Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue,

CONFCOOPERATIVE Toscana

PREMESSO CHE

- il tema della prevenzione e lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al connesso fenomeno del caporalato (intermediazione illecita di manodopera) sono centrali nella politica della Regione Toscana e richiedono la collaborazione di tutti i livelli istituzionali con interventi che affrontino in modo efficace le problematiche della sicurezza, della salute, del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;

- il diritto alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituzionalmente riconosciuto;

- il diritto alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro è patrimonio fondante del diritto al lavoro, costituzionalmente inteso quale valore sociale e non solo rapporto economico;

- le condizioni cui possono essere esposti i lavoratori - in maggioranza stranieri - in alcune aree può rappresentare una fonte di possibile rischio relativamente alle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

- il circuito illegale che ruota attorno allo sfruttamento del lavoro potrebbe costituire un terreno fertile per favorire la possibilità d'infiltrazione di gruppi criminali, i quali, tra le altre problematiche, hanno reso ancora più vulnerabili le condizioni dei soggetti coinvolti nel lavoro stagionale;

- le difficoltà connesse all?elevata concentrazione di lavoratori stagionali risultano essere più gravi in alcune zone rurali della Regione e concentrate nei periodi estivi durante i quali è più elevato il rischio dello sviluppo di problematiche igienico-sanitarie;

- ciò richiede l'immediato e preventivo rafforzamento delle attività di presidio in quei territori in cui le problematiche si sono evidenziate;

- il ruolo degli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale diventa cruciale per la promozione del circuito della legalità del lavoro nei campi e ciò implica un lavoro decentrato e capillare capace di incidere più efficacemente per migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli stagionali soprattutto nelle aree dove sono state riscontrate più elevate situazioni di rischio;

- il raccordo tra organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, istituzioni competenti in materia di politiche del lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza delle imprese agricole può risultare decisivo per garantire una risposta immediata ed efficace a potenziali situazioni di rischio, anche attraverso un capillare controllo del territorio;

- il tessuto delle aziende agricole toscane è per la maggior parte fondato su presupposti etici e organizzativi che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti e valorizzano appieno il potenziale economico delle aziende stesse, promuovendo la crescita e il benessere dei diversi territori in cui operano;

- il contrasto a forme irregolari nell'impiego di manodopera stagionale, al lavoro sommerso e al caporalato sono temi di fondamentale importanza non solo per le istituzioni e per i lavoratori dipendenti, ma anche per le imprese agricole che adempiono regolarmente agli obblighi amministrativi ed economici connessi ai rapporti di lavoro;

- la prevenzione e il contrasto alle forme d'irregolarità nei rapporti di lavoro rappresentano una misura di tutela anche nei confronti delle imprese agricole che, soprattutto nelle attività caratterizzate da stagionalità, devono ricorrere a società esterne con le quali stipulare contratti di appalto e che possono diventare a loro volta vittime di eventuali pratiche irregolari nella gestione dei rapporti di lavoro effettuati dall'appaltatore, stante l'articolato regime di responsabilità solidale per le inadempienze dell'appaltatore che l'ordinamento pone a carico dei committenti;

- è di fondamentale importanza l'attivo impegno delle rappresentanze sindacali e delle imprese che, attraverso la contrattazione e la bilateralità, raggiungano accordi capaci di contribuire alla prevenzione e alla lotta al caporalato e all'illegalità, promuovendo condizioni di vantaggio per le imprese che scelgono la strada della legalità e della buona economia;

- l'integrazione è un valore irrinunciabile e non può che essere il fondamento di ogni strategia che miri a prevenire e contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e, pertanto, devono essere sostenute le attività di quanti operano nel settore dell'educazione e della promozione socio-culturale;

- per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascun firmatario del presente protocollo e tenuto conto delle differenti realtà territoriali, è necessario attivare concreti sostegni a favore di quanti già operano nel campo con funzioni di cura, tutela e promozione dei diritti contrattuali nonché di quanti si adoperano per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTI

- la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- il Decreto legislativo 23 aprile 2004  (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza e di lavoro, a norma dell' articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30  );

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e s.m.i. emanato in attuazione dell' articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123  , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , di attuazione della direttiva 2009/52/CE  che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149  che ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro, per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;

- i Protocolli stipulati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016;

- Il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per gli anni 2018/2019 approvato con delibera n. 1053 del 24-09-2018. Modifica e sostituzione dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 777/2018

- Il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2020 approvato con delibera n. 1603 del 16-12-2019.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE


   
  Articolo 1 

(Oggetto del protocollo)

 
  1.  Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
 
  2.  Le parti firmatarie del protocollo, nei limiti delle rispettive competenze, si impegnano a proseguire gli impegni assunti con il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sottoscritto in data 25 ottobre 2016 e a tal fine a operare sul territorio regionale per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il connesso fenomeno del caporalato, e in particolare a:
   attivare interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione, anche attraverso la condivisione delle banche dati e delle risorse utili a rendere più efficiente ed efficace l'azione di vigilanza nel settore agricolo;
   promuovere concrete azioni a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l'intervento del sistema della bilateralità;
   individuare e diffondere pratiche che, anche mediante la contrattazione decentrata territoriale e misure di semplificazione amministrativa, valorizzino e incentivino le attività economiche del settore agricolo e i prodotti d'eccellenza delle imprese che operano in condizioni di legalità e sicurezza;
   nel rispetto delle norme comunitarie in materia di agricoltura, mantenere forme di condizionalità relativa al rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'accesso ai fondi europei e al mantenimento dei benefici a essi collegati.
 
  3.  Per il raggiungimento delle sopraddette finalità, le parti si impegnano a realizzare gli interventi di cui agli articoli successivi.
 
 
  Articolo 2 

(Raccolta dati e monitoraggio)

 
  1.  La Regione Toscana, in particolare attraverso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e la Direzione Lavoro provvederà:
   nel rispetto della normativa in vigore sulla gestione delle banche dati, a continuare l'attività di raccolta di informazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro del settore agricolo in Toscana, basandosi in primo luogo sulla raccolta e lo studio di fonti amministrative quali: comunicazioni obbligatorie di avviamento e cessazione; dati INPS sulla manodopera regolarmente assunta, sulle aziende, sulle prestazioni di disoccupazione agricola e, (in forma aggregata) sull'uso dei buoni lavoro accessori in agricoltura, dati sugli infortuni, dati sulle denunce, banche dati delle aziende beneficiarie di finanziamenti pubblici, banca dati Open data riferiti alla popolazione assicurati INAIL;
   all'elaborazione dei dati raccolti, che potranno costituire la base informativa per potenziare l'azione di sostegno a progetti finalizzati all'emersione del lavoro non regolare e al contrasto all'illegalità lavorativa nella filiera agroalimentare;
   al monitoraggio dei dati raccolti finalizzato anche al collegamento tra le competenze dei diversi soggetti istituzionali, svolgendo un'azione di confronto, integrazione e divulgazione degli stessi.
 
  2.  L'analisi statistica e gli approfondimenti a livello territoriale avranno anche l'obiettivo di comprendere le caratteristiche delle imprese e delle concentrazioni di imprese legate al fenomeno del lavoro non regolare.
 
 
  Articolo 3 

(Attività di vigilanza e controllo)

 
  1.  L'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma, nella sua funzione di coordinamento dell'attività di vigilanza, assicurerà che gli Ispettorati territoriali del lavoro e la Commissione regionale di programmazione dell'attività di vigilanza previdenziale e assicurativa tengano conto della necessità di assicurare idonee iniziative ispettive nel settore agricolo. La predisposizione dei piani d'intervento, anche congiunti, dell'azione di vigilanza e controllo nel settore dell'agricoltura, terrà conto delle attività di rilevazione e monitoraggio di cui all' articolo 2  al fine di individuare le aree e i periodi temporali più a rischio.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  potranno essere attivati anche su richiesta della Regione Toscana (Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, Direzione Lavoro e Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale) e della cabina di regia di cui all' articolo 8  , quale organo deputato a evidenziare le criticità sul territorio o elementi che indicano possibili situazioni di irregolarità.
 
  3.  Saranno concordate le modalità per la trasmissione alla Regione Toscana degli esiti delle verifiche ispettive, in attuazione del presente protocollo, affinché la stessa possa disporre, se del caso, l'eventuale sospensione o revoca del contributo concesso o erogato.
 
  4.  Le parti si impegnano allo scambio di informazioni sull'oggetto del presente protocollo, secondo modalità da concordare.
 
 
  Articolo 4 

(Incontro domanda/offerta di lavoro)

 
  1.  Al fine di regolare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e contrastare il mercato sommerso del lavoro agricolo, presso i Centri per l'impiego continueranno a essere tenuti specifici "elenchi di prenotazione per il settore agricolo" su base provinciale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili all'assunzione o riassunzione presso le imprese agricole.
 
  2.  Gli elenchi saranno funzionali:
   ad attestare il contenuto professionale e la qualità del lavoro in agricoltura, in modo da rendere sicure e fruibili le prestazioni in tale settore;
   a favorire il monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura, anche in considerazione degli specifici fabbisogni di manodopera nelle diverse fasi lavorative.
 
  3.  Gli elenchi saranno predisposti in un'apposita funzione del Sistema Informativo IDOL, gestiti dai Centri per l'impiego, che supervisioneranno le operazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro al fine di garantire efficienza e trasparenza.
 
  4.  I Centri per l'impiego dedicheranno un numero telefonico per fornire informazioni sulle liste di prenotazione.
 
 
  Articolo 5 

(Attività di informazione, orientamento e sensibilizzazione)

 
  1.  In accordo con le parti firmatarie del presente protocollo, i Centri per l'impiego, presso i loro sportelli, provvederanno all'attivazione di servizi informativi al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti di ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative.
 
 
  Articolo 6 

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese)

 
  1.  In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17  (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), con particolare riferimento alle imprese del settore agroalimentare operative sul territorio regionale, la Regione Toscana potrà promuovere, anche mediante semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali, l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione aziendale, anche integrati tra loro, che certificano il rispetto delle norme di qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali.
 
  2.  In particolare, i sottoscrittori del presente protocollo valutano l'istituzione di forme di valorizzazione per le imprese che garantiscano il rispetto di determinati principi in merito alla sicurezza alimentare, alla qualità, alla tracciabilità e al rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori, degli standard di lavoro e all'impatto sull'ambiente e sulla società dei prodotti messi in commercio.
 
 
  Articolo 7 

("Linee di indirizzo rivolte alle imprese agricole contenenti le buone pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e la gestione del servizio richiesto")

 
  1.  Al fine di tutelare i diritti contrattuali dei lavoratori e il sistema delle imprese agricole toscane che, nelle attività caratterizzate da stagionalità, devono ricorrere a società esterne con le quali stipulare un contratto d'appalto, le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a redigere le linee di indirizzo rivolte alle imprese agricole contenenti le buone pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e la gestione del servizio richiesto e, ove possibile, ad apportare semplificazioni procedurali.
 
 
  Articolo 8 

(Cabina di regia)

 
  1.  La Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, la Direzione Lavoro e la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana assicurano le attività di coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione del presente protocollo. A tal fine è costituita presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana una Cabina di regia, composta da un rappresentante di ognuna delle Direzioni regionali sopra citate e da un rappresentante di ogni sottoscrittore del protocollo.
 
  2.  La Cabina di regia, anche in raccordo con la Cabina di regia Nazionale per la certificazione del lavoro di qualità in agricoltura, svolge, in particolare, compiti di monitoraggio tecnico - amministrativo delle attività svolte dagli organismi interessati in attuazione del presente protocollo, acquisendo e valutando i dati di cui all' articolo 2  , per la definizione di interventi coordinati e condivisi.
 
  3.  La Cabina di regia predispone le Linee di indirizzo di cui all' articolo 7  .
 
  4.  La Cabina di regia si riunisce presso gli uffici della Regione Toscana. Nella prima riunione stabilisce il programma dei suoi lavori e, in particolare, il calendario delle attività.
 
  5.  La Cabina di regia, entro il 31 dicembre di ogni anno, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi. La relazione è trasmessa a tutti i firmatari del protocollo.
 
 
  Art. 9 

(Durata)

 
  1.  Il Protocollo sarà valido ed efficace dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2021 e potrà essere prorogato o riproposto, previa verifica dei risultati prodotti.
 
  2.  In caso di proroga o riproposizione del Protocollo per periodi successivi alla scadenza di cui al comma 1  , sarà valutata ogni eventuale modifica o aggiunta, che, sulla base dell'esperienza maturata nel corso della sua validità, si rendesse necessaria per migliorare l'efficacia alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.