tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze
e
il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana;
in ossequio alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con L.27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;
In considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286/98 (c.d. TU sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 142/2015 . nel decreto legislativo n. 251/2007 , nel decreto legislativo n. 25/2008 , così come nel codice civile, specialmente nel libro I, titolo IX, nonché le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;
Ritenendo che il principio del superiore interesse del minore si traduca anche nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giurisdizionale;
Considerando l' art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ;
Considerando l' art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati "appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali peri minorenni";
Preso atto delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" predisposte dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. In ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell' art. 1 della l. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o con genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitino di rappresentanza legale; nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:
1) Mantenere presso il Tribunale per i minorenni il già istituito elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della L. n. 47/2017 . chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un loro reale ascolto del minore e ad un loro concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare;
2) Selezionare adeguatamente attraverso procedura ad evidenza pubblica privati cittadini disponibili ad assumere la "tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori", che saranno inseriti: nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni all'esito di un periodo di formazione. La selezione, fatte salve le disposizioni previste dalle norme regionali, dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;
3) Formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo;
4) Individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento permanente dei tutori volontari secondo le Indicazioni contenute nelle anzidette Linee guida;
5) Promuovere l'individuazione di uno spazio fisico (ma anche virtuale in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto) dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione e favorire il raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia, al fine di sviluppare una proficua collaborazione e condivisione di intenti;
6) Promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa, per favorire il dialogo con le altre istituzioni presenti nel territorio di riferimento.
ART. 2
COMPITI DELLE PARTI
1. Il Garante regionale toscano per l'infanzia e l'adolescenza provvede attraverso procedura ad evidenza pubblica a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire a seguito di formazione nell'apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.
2. Il Garante provvede altresi a curare la formazione dei cittadini individuati e ritenuti idonei a seguito della anzidetta preselezione. A tal fine, il Garante si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per gli aspiranti tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle Linee Guida, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei parametri indicati nel modulo formativo.
3. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze provvederà alla tenuta e implementazione dell'elenco dei tutori volontari.
4. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze provvederà, d'intesa con il Garante, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso i siti istituzionali internet.
5. Il Garante e il Presidente provvederanno d'intesa ad assicurare ove possibile consulenza e supporto ai tutori volontari nell'esercizio delle loro funzioni, nonché ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.
6. Il Garante e il Presidente, inoltre, si impegnano a individuare uno spazio dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.
7. In ogni caso, le parti del presente protocollo potranno attivare forme organiche di raccordo con le altre 2 istituzioni competenti in materia presenti nel distretto di competenza, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli di coordinamento.
ART. 3
UTILIZZO DELL'ELENCO E SUA TENUTA
1. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e per le comunicazioni relative alle nomine, le rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure.
ART. 4
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
1. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela.
2. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.
Il Presidente Luciano Trovato
La Garante Camilla Bianchi