Ministero dell'lnterno, con sede legale in Roma - Via del Viminale, 1
E
la LABI S.C.S., con sede legale in Alessandria - Corso Carlo Marx, 114
SENTITO
il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali
VISTI
D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero" e successive modificazioni in particolare l'
art. 27-quater comma 8
, introdotto dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
;
il
DPR 31 agosto 1999 n. 394
"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
il
DPR 27 luglio 2004 n. 242
"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
il
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni";
il
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materi di protezione dei dati personali";
il
DL 23 maggio 2008, n. 92
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
PREMESSO
Che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture UTG, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione è affidata l'acquisizione della comunicazione e i conseguenti adempimenti istruttori ai sensi dell'
art. 27-quater - comma 8 del TU Immigrazione
; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
CONSIDERATE
- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la Specifica natura dei rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto del Protocollo
1.
Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
Impegni dell'Amministrazione dell'Interno
1.
Consente l'accesso da parte della LABI' SCS, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2.
L'accesso al sistema informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente sulla base di apposita modulistica a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3.
La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4.
L'Amministrazione forisce la possibilità si scaricare, in numero superiore la cinque i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
Impegni della LABI'SCS
2.
Garantisce altresi:
-
che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dali'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'
art.27-quater - comma 1 - lett. a) T.U Immigrazione
, che attesti il completamento di un percorso di istruzione di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2, 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
3.
All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate, consapevole che qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa nè al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi LABI' S.C.S. è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.
5.
Infine, la LABI' SCS autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del TU 28 dicembre 2000, n. 44, la propria capacità economica necessaria perfar fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.
Art. 4
Durata
1.
Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
Integrazioni e modifiche
1.
Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto delle parti.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1.
La LABI' SCS si impegna affinchè i rappresentanti e/o operatori individuati come indicato all'
art. 2, co. 1
del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico per l'immigrazione, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
.
2.
Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 dei Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
3.
L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato
D.Lgs. 196/2003
si assume la responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo stesso.
Art. 7
Comunicazioni
1.
Tutte le comunicazioni relative ai presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:
- Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione -Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1- 00187 - ROMA
Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Pref. Scotto Lavina
Per la LABI' SCS il Presidente Rappresentante Legale: Dott. Massimiliano Scardino