Regione Toscana
norma

 
PREFETTURA DI FIRENZE  
PROTOCOLLO INTESA 10 gennaio 2011
  Interventi su tratta delle persone, prostituzione ed altri fenomeni di grave sfruttamento nei confronti di cittadini extracomunitari nel territorio della provincia di Firenze  
 


 
  urn:nir:prefettura.firenze:protocollo.intesa:2011-01-10;nir-1

il giorno 10 gennaio 2011 presso la sede della PREFETTURA di FIRENZE

tra Prefettura di Firenze e Procura della Repubblica di Firenze

Questura di Firenze

Comando Provinciale Carabinieri

Comando Provinciale Guardia di Finanza

Provincia di Firenze

Comune di Firenze - Polizia Municipale

Assessore Pari Opportunità Comune di Firenze

Società della Salute Sud Est

Società della Salute Nord Ovest

Società della Salute Mugello

Società della Salute Empolese Valdelsa

Associazione Progetto Arcobaleno

Cooperativa Sociale C.A.T.

- Premesso che:

- la Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E. proclamata in forma solenne nell'ambito del Consiglio Europeo di Nizza nel Dicembre 2000 all'art. 5 recita che schiavitù, lavoro forzato e tratta esseri umani sono vietati;

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale , e in particolare il Protocollo addizionale ha il fine di prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone;

la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 adottata il 16.5.2005 , ratificata e resa esecutiva con legge 2 luglio 2010, n. 108  condannando la grave violazione dei diritti umani che la tratta determina, prevede che ciascuno Stato adotti le misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione con le altre parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno;

- la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 629 del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano puniti i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale e l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo dei reati suddetti;

- La Direttiva del Consiglio n . 81 del 29 aprile 2004 disciplina il titolo di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti;

- la Dichiarazione di Bruxelles del 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, nonché migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani;

- nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 5 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione sopraccitata;

- la legge 20 febbraio 1958, n. 75  abolisce la regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui;

- con la legge 3 agosto 1998, n. 269  sono state introdotte le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

- con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  lo Stato italiano riconosce lo status di "vittima" con la concessione di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari, attraverso programmi finanziati e finalizzati alla sicurezza della persona e al suo inserimento socio- lavorativo, ed il diritto delle persone immigrate, anche senza permesso di soggiorno, alle cure urgenti o comunque essenziali;

- con la legge Il agosto 2003, n.228 è stato introdotto nella nostra normativa nazionale il reato di tratta ed istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le misure anti-tratta" destinato a finanziare programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tale reato;

- Con la legge regionale 08 giugno 2009 n. 29  "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" all'art. 58 la Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;

- all' art. 59 della predetta L.R. 29//2009 la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta;

- nell'aggiornamento del Piano Integrato Sociale Regionale per gli anni 2007/2010 all'art. 6.8 tra le azioni è prevista l'implementazione di interventi tesi a migliorare le condizioni di vita delle persone in condizione di grave emarginazione sociale (donne vittime della tratta ecc.);

- nel territorio provinciale sono in atto programmi finalizzati alla promozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati vittime di traffico, con una particolare attenzione alle donne destinate al mercato del sesso e ai minori e con un più recente impegno verso i lavoratori vittime di pratiche di tratta analoghe alla schiavitù attraverso progetti tesi a favorire l'emersione, l'inserimento, la diminuzione del danno e la promozione della salute delle persone che si prostituiscono (progetti EQUAL "Osservatorio e Centro Risorse sul traffico di esseri umani");

- il Protocollo sarà adeguato alle eventuali normative nazionali;

Visto che:

- è stato costituito in sede di Consiglio Territoriale per l'Immigrazione un Tavolo denominato "Tavolo interistituzionale per la programmazione di interventi su tratta prostituzione e altri fenomeni di grave sfruttamento nei confronti di persone extracomunitarie", con il coordinamento della PREFETTURA e la partecipazione di Istituzioni, Enti e Associazioni che raggruppano il network territoriale;

- tale tavolo rappresenta la sede di confronto e di discussione in cui la rete del territorio partecipa nell'esplicitare bisogni e criticità, condivide la sua piattaforma di azione, analizza il fenomeno e le dinamiche che lo caratterizzano, propone la realizzazione gli interventi progettuali nel rispetto del quadro normativo vigente e del sistema locale di programmazione sviluppato dai Consorzi della Società della Salute;

- Il D.Lgs. 196/2003  garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Considerato che:

- nel territorio della provincia operano forze diverse per mandato, tipologia (Istituzioni, Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali, Consorzi) e ambito di intervento (pubblico e privato) che spesso si incontrano, ma hanno difficoltà a coordinare gli interventi e ad integrarsi, con conseguente dispersione di energie;

- l'istituzionalizzazione di una rete ha lo scopo di consolidare le prassi che nel tempo si sono definite in termini di buone relazioni e scambi di informazioni fra gli operatori dei soggetti aderenti, in quanto efficaci per la definizione di una strategia comune sul territorio;

- la formalizzazione di una sede interistituzionale di lavoro qual è il " Tavolo interistituzionale" rappresenta lo strumento ideale per il confronto tra i soggetti che operano sul territorio e per la realizzazione di attività e programmi integrati anche ai fini di una programmazione condivisa degli interventi finalizzata alla creazione di un sistema integrato di servizi per le persone, vittime del traffico di esseri umani e destinate a qualsiasi forma di sfruttamento, quali ad esempio: sessuale, lavorativo e accattonaggio;

- il quadro dei sotto scrittori è stato definito secondo un criterio di collegamento funzionale in grado di favorire l'affermazione di una logica di welfare comunitario capace di promuovere e avviare un insieme di azioni di sistema e di accompagnamento per la creazione di opportunità a favore delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento e di contrasto al fenomeno;

- i sotto scrittori condividono la convinzione che sia necessario, attraverso la reciproca collaborazione e la partecipazione al tavolo interistituzionale, individuare un percorso comune che consenta di comprendere la complessità del fenomeno e di assumere congiuntamente le iniziative più efficaci per la prevenzione ed il contrasto alla tratta degli esseri umani e per la tutela delle vittime, considerando particolarmente rilevante l'apporto delle associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' art. 18 del D.lgs. 286/98  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e all' art. 13 L. 228/03  ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


   
  Art. 1 

Finalità

 
  1.  Finalità generale del presente atto è la realizzazione di connessioni stabili tra istituzioni, servizi, realtà della cittadinanza attiva al fine di strutturare e formalizzare una rete fattiva di partenariato che definisca la cornice istituzionale entro cui inserire il piano di interventi integrati. Il Protocollo rappresenta quindi la specifica volontà di costruire un sistema coordinato di servizi rivolti alle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, in grado di contrastare il fenomeno e di favorire l'inserimento sociale delle vittime e di operare nella logica della la riduzione del danno.
 
 
  Art. 2 

Obiettivi specifici

 
  1.  All'interno dell'obiettivo generale di dotare il territorio della provincia di strumenti per potenziare l'azione dei singoli attori locali contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento e per favorire nuove iniziative, programmi e attività e promuovere comunque la salute per le persone che si prostituiscono, gli obiettivi specifici sono:
   a. Sviluppare sul territorio una politica integrata in grado di coinvolgere tutti gli attori della rete per valorizzarne le relazioni e le sinergie coordinando e incrementando le azioni mediante comunicazione tra i firmatari del protocollo;
   b. Promuovere unitariamente campagne di informazione sui diritti delle vittime di sfruttamento;
   c. Progettare e promuovere azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e di mediazione dei conflitti;
   d. Sostenere il reperimento di fonti di finanziamento diverse per estendere gli interventi o potenziare le azioni.
 
 
  Art. 3 

Territorialità

 
  1.  Il presente Protocollo ha carattere sperimentale e riguarda tutto il territorio provinciale.
 
 
  Art. 4 

Tavolo interistituzionale

 
  1.  Il "Tavolo interistituzionale", costituito in seno al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, è finalizzato alla costruzione di un ambito di confronto costante tra i soggetti che operano a contatto con le vittime di tratta ed alla creazione di un sistema integrato di servizi per le persone, vittime del traffico di esseri umani e destinate a qualsiasi forma di sfruttamento.
 
  2.  Il Tavolo si propone di definire prassi condivise e partecipate, rafforzare i rapporti di collaborazione tra i soggetti firmatari del presente protocollo e realizzare un coordinamento efficace nel perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.
 
  3.  Potranno essere invitati a partecipare soggetti di volta in volta interessati al tema specifico oggetto delle singole sedute.
 
 
  Art. 5 

Presidenza e gestione del tavolo interistituzionale

 
  1.  Il Tavolo è presieduto e coordinato dalla PREFETTURA, che convoca le sedute, con cadenza almeno trimestrale, comunicando l'ordine del giorno individuato anche mediante eventuali indicazioni dei componenti del Tavolo.
 
 
  Art. 6   
  1.  Le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni del terzo settore iscritti al Registro di cui all' art. 42 comma 2 del T.U.286/1998  e all' art.52 comma 1 lettera b) del DPR 394/1999  Regolamento di attuazione del Testo e organizzazioni aderenti al tavolo si impegnano a sviluppare le seguenti attività:
   a. assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche;
   b. collaborare, nell' ambito delle specifiche competenze istituzionali, alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi;
   c. collaborare a configurare il quadro dei dati relativi all'andamento del fenomeno;
   d. partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 7 

Verifiche

 
  1.  I soggetti firmatari si impegnano a verificare annualmente gli impegni assunti e gli accordi previsti nel presente atto al fine di una più puntuale ed attenta applicazione delle prassi.