TRA il Ministero dell'Interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,
E la SBE - VARVIT S.p.A.. con sede in Reggio Emilia 4 Via Lazzaretti 2/A
SENTITO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTI
il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni (T.U. immigrazione); in particolare l'
art. 27-quater, comma 8
, introdotto dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108
;
il
decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 342
"Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;
il
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali;
il
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92
"Misure urgenti in materia di Sicurezza pubblica convertito., con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125
;
il decreto legge 23 dicembre 201 3 n. 145 "interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC Auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" convertito con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9
;
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- UTG, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'
articolo 27-quater - comma 8 del T.U. Immigrazione
; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite ai fini del rilascio della Carta blu UE;
che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
CONSIDERATE
- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto del protocollo
1.
Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
Impegni dell'Amministrazione dell'Interno
1.
L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso da parte della SBE - VARVIT S.p.a. al sistema informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2.
L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3.
La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4.
L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
Impegni della SBE - VARVIT S.p.a.
2.
Garantisce, altresì:
-
che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall'ar
t. 27-quater, comma 1, lett. a) TU Immigrazione
, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata di almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2, 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;
3.
All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi SBE- VARVIT S.p.a. è tenuta la pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese d'origine.
5.
Infine, la SBE - VARVIT S.pa. autocertifica ai sensi dell'art. 46, lett. o) del TU 28 dicembre 2000, n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Art. 4
Durata
1.
Il presente protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
Integrazioni e modifiche
1.
Il presente protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1.
La SBE-VARVIT S.p.a. si impegna affinchè i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato nell'
art. 2 - co. 1
- del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure adottate per la sicurezza dei dati medesimi.
2.
L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato
decreto legislativo n. 196/2003
si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati , le documentazioni e più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso.
Art. 7
Comunicazioni
1.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Ministero Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma
Roma, 20 novembre 2015
Per il Ministero dell'Interno: Pref. Rosetta Scotto Lavina
Per la SBE - VARVIT S.p.a.: Dott. Alessandro Vescovini