VISTA l'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 (Rep. n. 77/CU), con la quale il Governo, le Regioni, ANCI e UPI, condividono i contenuti di un apposito "Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, singoli e famiglie, e minori stranieri non accompagnati";
CONSIDERATO che tutte le Istituzioni coinvolte si sono in tal modo impegnate ad affrontare la situazione con spirito di leale e solidale collaborazione, condividendo l'esigenza di una governante nazionale e regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori coinvolti;
CONSIDERATO che nell'anno in corso è proseguito il massiccio afflusso in Italia di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, privi di risorse sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e per i quali deve essere pertanto garantito ai sensi della vigente normativa l'accesso ai servizi di accoglienza riconosciuti dallo Stato italiano;
CONSIDERATO che in Toscana gli sforzi congiunti di prefetture, Amministrazione regionale ed enti locali per la governance del fenomeno migratorio si sono sempre improntati al modello dell'accoglienza diffusa, in strutture ubicate nell'intero territorio regionale e di medio-piccole dimensioni, per garantire la più ampia integrazione possibile dei richiedenti la protezione internazionale all'interno delle comunità ospitanti;
RAVVISATA la necessità di proseguire nella ricerca di nuove soluzioni per implementare la capacità ricettiva del territorio regionale alla luce del proseguire degli arrivi nelle coste italiane di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale;
RITENUTO che nell'individuazione di nuove opportunità di accoglienza sia opportuno proseguire nel modello di accoglienza diffusa già sperimentato negli ultimi mesi;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, recependo le sollecitazioni pervenute dalla cittadinanza, ha attivato una linea telefonica alla quale le famiglie interessate possono segnalare la disponibilità ad ospitare, presso le proprie abitazioni, cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale ed a contribùire ai percorsi di integrazione sociale di tali persone in seno alle comunità locali;
RITENUTO che una tale iniziativa offra un contributo significativo alla complessiva opera di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale;
CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei servizi di accoglienza in favore di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale le prefetture sottoscrivono convenzioni unicamente con soggetti-gestori in possesso dei requisiti dalle stesse stabiliti nei rispettivi bandi di gara ovvero negli avvisi per manifestazioni di interesse;
RAVVISATA pertanto l'opportunità di disciplinare la collaborazione fra Regione Toscana e prefetture per consentire di tradurre le disponibilità segnalate dalle famiglie toscane in concrete opportunità di accoglienza;
VISTA la nota n. 14100/127 in data 14 luglio 2016 del Ministero dell'Interno;
tutto ciò premesso,
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Oggetto e finalità
1.
Con il presente protocollo le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione per l'individuazione e la messa a disposizione di posti in accoglienza presso le abitazioni di cittadini toscani che abbiano segnalato la propria volontaria disponibilità alla Regione Toscana.
Art.2
Accreditamento dei soggetti gestori
1.
I soggetti gestori - in possesso dei requisiti stabiliti dalle prefetture toscane nei rispettivi, ordinari bandi di gara o negli avvisi per manifestazioni di interesse ed intenzionati ad erogare i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale che potranno essere ospitati presso le abitazioni di cittadini toscani che manifestino la propria disponibilità - potranno accreditarsi a tal fine presso la Regione Toscana, indicando contestualmente i comuni nei cui territori sono disponibili ad operare.
2.
La Regione Toscana provvederà pertanto a formare, ed aggiornare costantemente, un elenco dei soggetti gestori di cui al comma precedente, che indichi per ciascuno di essi la denominazione/ragione sociale, il nominativo, il recapito telefonico e di posta elettronica del responsabile ed i comuni nel cui territorio è disponibile ad operare.
3.
Tale elenco verrà pubblicato in una sezione del sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nonché trasmesso ai cittadini toscani che segnalino, al numero telefonico ovvero all'indirizzo di posta elettronica dedicato, la disponibilità ad accogliere un richiedente la protezione internazionale presso la propria abitazione.
Art. 3
Individuazione del soggetto gestore e patto di solidarietà
1.
Il cittadino/nucleo familiare toscano interessato, individuerà autonomamente il soggetto gestore con il quale concorrere all'accoglienza di un richiedente la protezione internazionale, avvalendosi dell'elenco formato dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo precedente; potrà altresì individuare un soggetto gestore non compreso nell'elenco in parola purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle prefetture toscane nei rispettivi, ordinari bandi di gara 0 negli avvisi per manifestazioni di interesse.
2.
I rapporti fra cittadino/nucleo familiare e soggetto gestore sono disciplinati dall'allegato patto di solidarietà, che dovrà essere sottoscritto prima dell'inizio delle attività di accoglienza ed il cui contenuto, con particolare riferimento'ai termini generali dell'accoglienza ed ai diritti e doveri ad essa connessi, dovrà essere illustrato al richiedente la protezione internazionale per il tramite di un mediatore culturale.
3.
Ogni eventuale modifica od aggiunta al contenuto dell'allegato patto di solidarietà dovrà essere preventivamente concordata con la Prefettura di Firenze.
Art. 4
Rapporti contrattuali
1.
Il soggetto gestore disponibile ad erogare i servizi di accoglienza in favore di richiedenti la protezione internazionale che saranno materialmente ospitati presso le abitazioni di privati cittadini toscani, dovrà manifestare tale disponibilità secondo le ordinarie modalità di evidenza pubblica stabilite dalle prefetture toscane (bandi di gara, avvisi per manifestazioni di interesse o altro), assumendosi la diretta ed esclusiva responsabilità per il puntuale ed integrale adempimento delle prestazioni contrattuali previste e ponendosi pertanto quale unica controparte contrattuale delle prefetture.
2.
Alla segnalazione della disponibilità effettuata ai sensi del comma precedente dovrà essere allegata copia del patto di solidarietà sottoscritto, copia del certificato comunale di abitabilità dell'immobile nonché una scheda che indichi le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare, le professioni dagli stessi svolte e le eventuali lingue straniere conosciute.
3.
l componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato dovranno altresì autocertificare di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ovvero di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale.
Art. 5
Beneficiari dell'accoglienza presso nuclei familiari
1.
All'interno delle abitazioni la cui disponibilità sia stata acquisita ai sensi dei punti precedenti potranno essere accolti unicamente richiedenti la protezione internazionale individuati dalle prefetture territorialmente competenti fra quelli già presenti da almeno sei mesi nelle strutture temporanee di accoglienza e che abbiano tenuto in tale periodo un comportamento corretto.
2.
Nel caso che il nucleo familiare ospitante sia composto anche da minori, potranno essere accolti ai sensi degli articoli precedenti solo nuclei familiari/monoparentali di richiedenti la protezione internazionale, nei limiti delle condizioni di abitabilità dell'immobile.
3.
Il richiedente la protezione internazionale ospitato ai sensi degli articoli precedenti presso nuclei familiari può permanere in accoglienza fino allo scadere dei termini previsti dalla vigente normativa.
Art. 6
Attività di orientamento per nuclei familiari
1.
Un rappresentante del nucleo familiare ospitante, preferibilmente il firmatario del patto di solidarietà, dovrà partecipare, prima dell'inizio delle attività di accoglienza presso la propria abitazione, ad una giornata di orientamento appositamente organizzata da Prefetture toscane ed Amministrazione regionale, nel corso della quale verranno fornite informazioni in merito alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, allo status giuridico dei richiedenti la protezione internazionale nonché alle procedure amministrative connesse all'accoglienza di tali soggetti anche con riferimento alle attività di controllo curate dalle Prefetture competenti.
2.
L'inizio ed il termine dei progetti di accoglienza di cui al presente protocollo dovranno essere comunicati alle Prefetture ed alle Questure competenti.
Art. 7
Durata
1.
Il presente protocollo ha validità sino alla conclusione della legislatura regionale.
Art. 8
Modifiche ed integrazioni
1.
Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.