L'anno 2011 il giorno 31 del mese di maggio in Firenze presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale toscana, P.zza del Duomo, 10
La Regione Toscana rappresentata dal Presidente Enrico Rossi
E
la Provincia di Firenze, la Provincia di Arezzo, la Provincia di Grosseto, la Provincia di Livorno, la Provincia di Lucca, la Provincia di Massa - Carrara, la Provincia di Pisa, la Provincia di Pistoia, la Provincia di Prato, la Provincia di Siena, Anci Toscana
RICHIAMATI
La
legge 24 febbraio 1992 n. 225
"Istituzione del servizio nazionale della protezione Civile";
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa ed il successivo decreto del 7 aprile 2011 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa;
L'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 n. 3924
con cui sono state dettate le prime disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria ed è stato nominato Commissario delegato il Prefetto di Palermo;
L'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 30 marzo 201i per affrontare l'emergenza umanitaria con una distribuzione dei migranti nelle Regioni, escluso l'Abruzzo, rimettendo ad una Cabina di regia nazionale coordinata dal Governo il coordinamento delle iniziative a livello locale;
CONSIDERATE
La legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";
La delibera n. 222 dei 4 aprile 2011 con cui la Giunta regionale ha approvato con lo schema di accordo quadro tra il Prefetto di Firenze e il Presidente della Regione Toscana, sottoscritto il 4 aprile stesso, per sancire l'impegno della Regione Toscana, attraverso il sistema del volontariato e di protezione civile regionale, provinciale e comunale, a prestare servizio di accoglienza a favore dei profughi nella prima fase dell'emergenza;
VISTI
La successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011 n. 3933
con cui il Capo Dipartimento è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, subentrando al Commissario delegato precedentemente nominato con l'
OPCM n. 3924/2011
;
Il decreto n. 2090 del 2/05/2011 del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del PCM 3933/2011 con cui sono stati nominati i soggetti attuatori individuati dalle Regioni e successiva modifica con decreto n. 2133 del 4/05/2011;
RITENUTO
Di affrontare la seconda fase dell'emergenza umanitaria, sulla base di quanto previsto dall'
OPCM 3933/2011
, secondo un modello di accoglienza analogo a quello già sperimentato per la prima fase e basato su una assegnazione diffusa sul territorio dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa distribuiti dal Dipartimento di protezione civile, nel rispetto delle quote concordate in sede di Comitato di Coordinamento di cui all'
articolo 1 comma 2 OPCM 3933/2011
;
PRESO ATTO
Della adesione a tale modello di accoglienza da parte delle amministrazioni locali, manifestata negli incontri organizzati dal Presidente della Giunta regionale del 29 marzo e del 6 maggio scorsi, e della conseguente disponibilità a ripartire il numero di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa assegnati alla Regione Toscana tra le varie strutture presenti nei diversi ambiti provinciali, secondo un criterio di distribuzione riportato nella tabella allegata al presente protocollo sub 1);
TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Finalità)
1.
La Regione Toscana, le Province toscane e Anci Toscana si impegnano ad attuare l'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/04/2011 n. 3933
, con la individuazione ed allestimento di strutture di accoglienza per un numero di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa assegnato dal Dipartimento di protezione civile in base alle quote di distribuzione concordate in sede di Comitato di Coordinamento di cui al1'articolo 1 comma 2 della medesima ordinanza 3933/2011.
Articolo 2
(Ripartizione tra le Province)
1.
La Regione Toscana e le Province toscane concordano che, per le finalità del presente protocollo, i cittadini stranieri appartenenti ai paesi del Nord Africa assegnati complessivamente alla Regione Toscana verranno accolti in forma diffusa sul territorio secondo i valori di distribuzione a" livello provinciale riportati nella tabella allegata al presente protocollo sub l) e in ragione delle strutture effettivamente disponibili.
Articolo 3
(Coordinamento provinciale)
1.
1. Ogni Provincia si impegna a svolgere un ruolo di raccordo tra la Regione Toscana e il proprio ambito territoriale, coordinando gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per consentire una gestione organizzata ed unitaria delle attività di individuazione ed allestimento delle strutture di accoglienza.
2.
Le Province si impegnano a definire, ciascuna per il proprio ambito, d'intesa e in collaborazione con i Comuni interessati, un piano d'accoglienza costituito dalla mappa delle possibili strutture disponibili, con indicazione dei gestori e delle condizioni di attivazione, nonché da specifici atti d'intesa con i Comuni interessati che diano atto della effettiva disponibilità delle strutture, dei tempi e delle modalità di attivazione di ciascuna.
3.
Il piano potrà essere definito anche per stralci con riferimento alle diverse fasi di attuazione del piano nazionale.
Articolo 4
(Modello di accoglienza)
1.
La Regione Toscana, le Province toscane e Anci Toscana sono disponibili a perseguire ed attuare un "modello toscano di accoglienza" dei cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, caratterizzato dalla individuazione di una molteplicità di strutture dislocate sul territorio regionale, secondo la disponibilità data dagli enti locali.
2.
Per la individuazione di tali strutture gli enti locali devono preferibilmente considerare quelle di piccole o medie dimensioni, di proprietà sia pubblica che privata, con la fornitura dei servizi di accoglienza anche tramite le associazioni di volontariato afferenti al sociale nonché, limitatamente alla prima accoglienza, tramite le associazioni di volontariato di protezione civile.
Articolo 5
(Attivazione delle strutture)
1.
Le strutture di accoglienza individuate nei piani di cui all'
art. 3
diventeranno operative in modo graduale in relazione agli arrivi effettivi, tenuto conto della distribuzione proporzionale sull'intero territorio regionale.
2.
Le strutture individuate nei predetti piani verranno attivate, in relazione agli arrivi previsti e per un periodo di sei mesi. Al fine di garantirne la disponibilità per il periodo richiesto per le stesse verrà corrisposto un importo per l'eventuale stand- by oltre ai costi di gestione riferibili in generale ad una cifra pari a 40/euro giorno per ospite.
Articolo 6
(Raccordo con i soggetti attuatori)
1.
Le Province e gli enti locali ove sono allocate tali strutture, si raccordano con i soggetti attuatori nominati ai sensi dell'
articolo 1 comma 4 dell'ordinanza PCM 3933/2011
, dal Commissario Delegato con i decreti n. 2090 e 2133 per quanto attiene alla individuazione ed allestimento delle strutture di accoglienza e la loro gestione.
Articolo 7
(Risorse finanziarie)
1.
Le risorse finanziarie per l'allestimento e la gestione delle strutture di accoglienza sono previste dall'
ordinanza del PCM n. 3933/2011
e saranno erogate dai soggetti attuatori con le modalità indicate dal Commissario Delegato.
2.
A fronte della stima di un fabbisogno per l'attivazione della prima fase di almeno 631. 000,00 euro calcolati in 30 euro giorno a persona per 30 gg. al fine di favorire la rapida attuazione del piano di accoglienza, nelle more di erogazione dei fondi commissariali e a titolo di anticipazione degli stessi, la Regione Toscana si impegna a rendere immediatamente disponibili 230.000,00 euro pari a circa il 35 % del fabbisogno stimato;
3.
La regione si rende altresì disponibile a ricercare ulteriori risorse, anche nell'ambito dei fondi di protezione civile, fino ad un massimo di 270.000,00 euro,e quindi per un complessivo di 500.000,00 euro, ove ciò si rendesse necessario in relazione a gravi ritardi nell'erogazione delle risorse statali e comunque a fronte dell'attivazione di almeno il 50% delle strutture necessarie alla completa attuazione del piano.
Articolo 8
(Attuazione del protocollo)
1.
Per l'attuazione del presente protocollo è istituita una cabina di regia presieduta dal Presidente della Regione Toscana e composta dai Presidenti delle Province e da n.... rappresentanti dei Comuni. Alla cabina di regia partecipa il dirigente responsabile del settore Sistema Regionale di Protezione Civile.
2.
Per il coordinamento dell'assistenza sul territorio è altresì istituita una Unità Operativa Regionale costituita dal Responsabile del Sistema Regionale di i Protezione civile, da un rappresentante dell'Area di Coordinamento Inclusione Sociale della Regione Toscana, da 3 rappresentanti del volontariato, da un responsabile operativo nominato da ciascuna Provincia. Il centro operativo è coordinato dal Responsabile di Protezione civile.
Articolo 9
(Durata)
1.
Il presente protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2011.