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LEGGE 21 luglio 2016, n. 149
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 , e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale . Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.  
  Pubblicato in GU, n. 181 del 04/08/2016
  Vigente al 24/11/2024 


  Vigente dal: 05/08/2016
  urn:nir:stato:legge:2016-07-21;149

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Ratifica della Convenzione

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 3 

Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della liberta' individuale e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 4  ;
   b)  modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848  , e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 4  ;
   c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
   d)  previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonche' relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  ; previsione della possibilita' per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali e' prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
   e)  previsione dell'applicazione del principio di reciprocita', ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell' articolo 6  della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facolta' prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;
   f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   g) previsione della responsabilita' civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.
 
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1  sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
 
 
  Art. 4 

Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale , con le modalita' e nei termini previsti dal comma 2  del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che:
   1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale ;
   2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale ;
   b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonche' alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorita' straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita';
   c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
   1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria;
   2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attivita' di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
   3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;
   4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale , in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attivita' per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale ;
   5) prevedere che l'autorita' giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:
   5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   5.2) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
   5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
   5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;
   6) prevedere che l'autorita' giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorita' richiedente alle attivita' da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
   7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunita' di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorita' giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorita' richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
   8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorita' amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
   9)  prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalita' e le condizioni di utilizzabilita' anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989  , per la partecipazione a distanza dell'imputato;
   10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo e' formato con autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
   11)  prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10)  sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di piu' uffici del pubblico ministero italiano, la necessita' della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
   12) prevedere l'utilizzabilita' degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalita' analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
   13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato in conformita' ad accordi internazionali e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorita' di altro Stato all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
   14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria interessata;
   d) in materia di estradizione:
   1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorita' giudiziaria;
   2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
   3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica;
   4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale e' chiesta l'estradizione, nonche' quello di richiedere direttamente all'autorita' di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
   5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
   6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
   7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
   7.1) se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
   7.2) se per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
   7.3) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   7.4) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
   8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorita' giudiziaria procedente;
   9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
   10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
   11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che e' revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
   12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialita' operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialita', salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
   13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
   e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
   1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
   2)  prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1)  , la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
   2.1) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata;
   2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   2.3 la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
   2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
   2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana;
   2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
   2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale;
   2.8) la sentenza straniera, di cui e' chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
   3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale . In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale ; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
   4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   f)  in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e)  , ai soli fini della garanzia giurisdizionale:
   1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorita' giudiziaria possa richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformita' al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
   2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorita' giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorita' giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonche' delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
   3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
   5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalita' idonei ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
   6) prevedere che l'autorita' giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformita' alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   7) prevedere l'impugnabilita', senza effetto sospensivo della loro esecutivita', delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;
   8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione;
   g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
   1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;
   2) che la giurisdizione in cui favore e' operato il trasferimento sia interessata da piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, cosi' da renderla maggiormente idonea alla decisione.
 
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1  sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresi' le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
 
  3.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.
 
 
  Art. 5 

Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

 
  1.   
All'articolo 698 del codice di procedura penale , il comma 2 e' sostituito dal seguente: «  
 
  2.  Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1
».
 
  2.   
Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «  
 
  5.  Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio
».
 
  3.   
Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «  
 
  4-bis.  Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi
».
 
 
  Art. 6 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
  2.  Qualora uno o piu' dei decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 3, comma 1  , e dell' articolo 4, comma 1  , della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
 
 
  Art. 7 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 21 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando