Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003, n. 3326
  Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.  
 
  Vigente al 24/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2003-11-07;3326

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 dicembre 2002  , con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2002, n. 3244  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, n. 3287  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003, n. 3298  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003;

Considerata la necessita' di rendere più efficaci gli interventi per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche a causa della sensibile ripresa dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e dei recenti tragici eventi che hanno determinato la perdita di un considerevole numero di vite umane;

Ravvisata l'urgenza di disporre altre misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione emergenziale derivante dall'improvviso ulteriore incremento di sbarchi di clandestini sul territorio nazionale;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:


   
  Art. 1.   
  1.  All' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3298/2003, del 3 luglio 2003  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
   b)  
dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «  
 
  Art. 3-bis.   
  1.  Per le attivita' negoziali da porre in essere ai fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e per l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera di cui all' art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , nonchè per le spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative di cui all' art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , il direttore centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all' art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , nonchè al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157  , al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358  , in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39  , e successive modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale della facoltà di cui all'art. 3.
 
».
 
 
  Art. 2.     
 
  Art. 3.   
  1.  Per garantire la continuita' degli interventi e dei servizi già in atto in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati ai sensi dell' art. 1-sexies, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modifiche ed integrazioni, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo secondo le modalità stabilite dal citato art. 1-sexies, comma 3, lettera b), in deroga all' art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189  .
 
 
  Art. 4.   
  1.  Il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, può avvalersi di consulenti scelti su base fiduciaria, per un numero massimo di tre, per la realizzazione di sistemi informatici e telematici in materia di immigrazione, condizione dello straniero e diritto di asilo.
 
  2.  Con successivi provvedimenti, da adottarsi da parte del capo Dipartimento verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso spettante il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui al capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
 
 
  Art. 5.   
  1.  Per le attivita' negoziali da porre in essere per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all' art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all' art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  .
 
 
  Art. 6.   
  1.   
All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3287/2003 e' aggiunto: «  
in deroga alle disposizioni normative,anche di carattere contrattuale e per tutta la durata dello stato diemergenza
».
 
 
  Art. 7.   
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' art. 6  della presente ordinanza si provvede a carico del competente capitolo 2254 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa 4 - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
 
 
  Art. 8.   
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' art. 1  della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, cosi' come integrati dalle risorse finanziarie, previste per l'anno 2003, dall' art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , e dall' art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  .
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: Berlusconi