Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 4 febbraio 2002
  Quota massima di lavoratori subordinati stagionali non comunitari.  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2002-02-04;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, all' articolo 1, comma 2  , di ammettere in Italia, "per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone";

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286  , e successive modifiche, ed in particolare l' articolo 3, comma 4  , il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente";

Considerato che vi è la necessità di autorizzare l'ingresso di cittadini stranieri non comunitari per lo svolgimento di attività lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore turistico alberghiero e agricolo;

Ritenuto pertanto di stabilire, in conformità alla quota massima prevista per i lavoratori stagionali dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001  , una quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per l'anno 2002, in attesa dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall' articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286  .

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  E' stabilita per l'anno 2002, una quota massima di n. 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le Regioni e Province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  , riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: Roberto Maroni



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

REGIONE QUOTA
PIEMONTE1.300
LOMBARDIA1.000
TRENTO7.000
BOLZANO13.000
VENETO1.000
FRIULI VENEZIA GIULIA5.000
LIGURIA100
EMILIA ROMAGNA3.000
TOSCANA1.000
MARCHE300
LAZIO300
TOTALE 33.000