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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 28 giugno 2023
  Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.  
  Pubblicato in GU, n. 183 del 07/08/2023
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2023-06-28;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto in particolare, l' art. 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

Visto l' art. 39-bis, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  », come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione»;

Visto in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 luglio 2020, che ha determinato il contingente triennale 2020/2022 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , successive modificazioni;

Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con accordo tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;

Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2020/2022, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 3.219 quote su un totale di 15.000 quote;

Considerata l'opportunita' di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2023/2025, per futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini;

Considerato altresi' che si tratta di una programmazione su base triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano;

Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2023/2025, del contingente previsto nel precedente triennio;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  e successive modificazioni, reso nella seduta del 7 giugno 2023;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in:
   a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
   b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
 

Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
 

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani

Il Ministro dell'interno Piantedosi