Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 31 gennaio 2017, n. 11
  Approvazione elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2017-01-31;11

Indice


VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1  , commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244  ";

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172  , recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121  , recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell' articolo 2, comma 10 - ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  , modificato dall' articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  , come modificato dall' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150  ";

VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121  , rubricato "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014 - 2020 per l?impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - nell'ambito della programmazione 2014- 2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014- 2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

VISTO l' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (legge di stabilità 2016), comma 386, il quale prevede che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e stabilisce che il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà;

VISTO il successivo comma 387 dell'articolo sopra citato, il quale stabilisce, per l'anno 2016, di destinare all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all' articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012  , 380 milioni di euro del Fondo di cui al comma 386, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28.6.2013, n. 76  e dall' articolo 1, comma 216, della legge 27.12.2013, n.147  ;

VISTO il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 adottato di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si avvia su tutto il territorio nazionale una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all' articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012  , registrato presso la Corte dei Conti in data 15 giungo 2016 con numero di registrazione 1- 2570;

CONSIDERATO che il citato PON "Inclusione" prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;

VISTO l'Accordo dell'11 febbraio 2016, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie locali, con cui sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e, in particolare, l' art. 2  , in base al quale le Linee guida costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi sostenuti dagli Ambiti Territoriali a valere sugli Assi prioritari 1 e 2 del PON "Inclusione" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, di cui all'azione 9.1.1 dell'Accordo di partenariato;

VISTA la nota del 5 maggio 2016, Prot. N. 2955, con la quale la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome, l'articolazione degli Ambiti Territoriali con la contestuale definizione degli Enti capofila;

CONSIDERATO, quindi, di ripartire le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2 agli ambiti territoriali, cosi come definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, tramite avvisi non competitivi, previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di una proposta progettuale redatta sulla base delle Linee Guida precedentemente citate;

VISTO il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione";

CONSIDERATO il succitato Avviso Pubblico n.3/2016 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte degli Ambiti Territoriali dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva - SIA;

VISTO , in particolare , l'articolo 12 del suddetto Avviso che prevede l'istituzione di apposite Commissioni di Valutazione, composte da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dai referenti delle Regioni e delle Province Autonome che ne faranno richiesta, con il compito di analizzare la proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo quanto previsto dai criteri e sub - criteri individuati all'art. 13 dell'Avviso 3/2016;

VISTI il Decreto Direttoriale n. 305/2016 del 10 novembre 2016 di istituzione di due distinte Commissioni di Valutazione, una per le Regioni più sviluppate e l'altra per le Regioni meno sviluppate e per le Regioni in transizione nonché i Decreti Direttoriali n. 00346 del 28 novembre 2016 e n. 00367 del 5 dicembre 2016 con i quali le Commissioni di Valutazione sud dette sono state integrate con i referenti Regionali e delle Province Autonome che ne hanno fatto formale richiesta in riferimento alla valutazione dei Progetti degli Ambiti afferenti al proprio territorio;

VISTO l'art. 10 del citato Avviso, il quale stabilisce che le proposte di intervento debbano essere presentate a partire dal 1 settembre ed entro il 30 dicembre 2016 e che, per consentire un tempestivo avvio degli intervent i, la valutazione delle proposte sarà avviata a decorrere dal giorno 30 settembre 2016, per le domande a quella data pervenute, e successivamente a decorrere dal 15 novembre per le ulteriori domande pervenute, senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime (tenuto conto del carattere non competitivo della procedura);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 456 del 22 dicembre 2016 con il quale la scadenza del 30 dicembre 2016 per la presentazione delle proposte di intervento nell'ambito del succitato Avviso è stata prorogata al 15 febbraio 2017, ferma restando la possibilità di avviare dal 30 dicembre la valutazione delle proposte progettuali a quella data pervenute, senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime;

CONSIDERATO che nel periodo 1 dicembre 2016 - 20 gennaio 2017 le Commissioni di Valutazione hanno valutato le proposte progettuali presentate entro il 30 settembre 2016, la prima Commissione, ed entro il 15 novembre 2016, la seconda Commissione;

VISTI i Verbali della prima e della seconda Commissione di valutazione e in particolare gli allegati elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, trasmessi dal l'Autorità di gestione del PON Inclusione con nota prot. n. 41/0000678 del 27/1/2017 e con successiva nota integrativa prot. n. 41/0000724 del 30/1/2017;

RITENUTA la regolarità delle operazioni di verifica e valutazione espletate;

TANTO PREMESSO

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per quanto in premessa indicato, ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso pubblico n. 3/2016, si approvano gli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento proposti dalla prima e dalla seconda Commissione di valutazione, riepilogati nell e tabelle rispettivamente sub allegato 1 ed allegato 2 unite al presente Decreto, per costituirne parte integrante.
 
  2.  Sono altresì approvate le proposte di cui all'allegato 3 nei limiti di cui all' art.2, comma 2  .
 
 
  Art. 2   
  1.  Le proposte progettuali individuate nei detti elenchi sono ammesse a finanziamento per gli importi ivi indicati.
 
  2.  Per le proposte progettuali di cui all'allegato 3, è sin d'ora isolato un importo di spesa per il quale, in funzione della stipula della Convenzione di sovvenzione, occorrerà procedere, ai fini di ammissibilità a contributo della spesa medesima, a parziale rimodulazione, come da note di richiesta di ridefinizione già inviate agli Enti capofila degli Ambiti territoriali interessati.
 
  3.  In ogni caso, l'approvazione delle proposte progettuali disposta con il presente decreto non costituisce titolo per gli Ambiti territoriali per pretendere l'effettiva acquisizione del finanziamento previsto, dovendosi a tale effetto comunque procedere - come da previsioni dell'Avviso pubblicato - preventivamente alla stipula della Convenzione di sovvenzione, previe tutte le verifiche e gli adempimenti del caso, comprese le eventuali specificazioni progettuali che dovessero risultare necessarie.
 
 
  Art. 3   
  1.  L'approvazione degli elenchi indicati al precedente articolo 1  , nonché la conseguente ammissione a finanziamento delle proposte ivi individuate, mantengono in ogni caso in capo agli Ambiti territoriali la responsabilità esclusiva della regolare attuazione, anche sotto il profilo amministrativo e procedurale, degli interventi dai medesimi soggetti progettati.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Roma , 31 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE Raffaele Tangorra



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -