Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DIRETTIVA 4 agosto 2015
  In materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari.  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:direttiva:2015-08-04;nir-1

 

L'attuale andamento del fenomeno migratorio, oltre a richiedere una strategia d'intervento non episodica né emergenziale, fa sì che il tema dell'accoglienza sia destinato ad alimentare politiche nazionali di lungo respiro, con un approccio sistematico e strutturato.

Al riguardo. si rende necessario, oltre che proseguire nell'azione di potenziamento del sistema organizzativo di accoglienza, puntare anche sull'implementazione delle attività di controllo e verifica nei procedimenti di affidamento della gestione dei centri governativi, ivi comprese le strutture temporanee, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la piena corrispondenza del sistema stesso a parametri di trasparenza e legalità.

Pertanto, è importante che, nell'ambito delle attività di cui cui sopra, particolare cura sia prestata non solo alle procedure relative ai pubblici appalti concernenti la gestione dei servizi di accoglienza dei migranti, ma anche ai procedimenti di affidamento diretto dei servizi, al fine di prevedere adeguati strumenti di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni corruttivi o di infiltrazione da parte della criminalità.

Pur nella consapevolezza dei gravosi impegni che ricadono nella complessa gestione del fenomeno migratorio, è indispensabile potenziare ulteriormente tali azioni, al fine di evitare carenze procedurali, talvolta registrate nella fase di verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ai gestori e titolari dei servizi e delle strutture di accoglienza, garantendo anche in questo delicato settore, un livello di osservanza massima dei principi di legalità.

Le iniziative adottate in questa direzione andranno, in tal modo, a completare il potenziamento del sistema dei controlli e dei monitoraggi dei centri governativi di accoglienza, anche temporanei, già avviati con riferimento sia ai profili contabili-finanziari (priorità contenuta nella direttiva generale del Ministro dell'interno per l'attività amministrativa e per la gestione dell'anno 2015 ed evidenziata nella circolare attuativa del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione in data 10 febbraio u.s. ) che alle verifiche sulla qualità dei servizi resi all'interno dei centri.

Anche in tale contesto, si pone quindi l'esigenza di assicurare una efficace governance di sistema attraverso un particolare impegno dei Prefetti sia in termini di impulso delle relative attività espletate dalle Forze di Polizia che di coordinamento organizzativo delle medesime, in modo da consentire il pieno raggiungimento delle priorità di cui alla presente direttiva.

Questi gli ambiti di intervento:

Implementazione del sistema dei controlli sui requisiti soggettivi degli enti gestori e dei titolari delle strutture di accoglienza

- In caso di ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di accoglienza, si rivela di fondamentale importanza assicurare il puntuale espletamento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni normative sui candidati e sui vincitori del bando di gara.

- Nell'ipotesi di ricorso all'affidamento diretto, a durata limitata e nelle more della predisposizione degli atti di gara necessari all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, è necessario che i predetti abbiano natura preventiva, ove possibile, altrimenti prevedendo la clausola risolutiva espressa entro un termine congruo, e vengano effettuati anche sulla base di quanto previsto dall' art. 38 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163  (c.d. "codice degli appalti"), dall'art. 11 del T.U.L.P.S nonchè dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla criniminalità di tipo mafioso.

In ogni caso, le verifiche vanno effettuate non solo sui gestori ma anche sui titolari/proprietari ovvero sui soggetti facenti parte dell'assetto proprietario delle strutture ricettive di destinazione dei migranti.

Inserimento, nei bandi di gara, di specifiche clausole a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza

- E' essenziale che, nei bandi di gara, siano inserite specifiche clausole volte a:

- prescrivere al soggetto contraente con la Prefettura di procedere alla trasmissione dell'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari di quello contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa;

- prevedere l'obbligo per il soggetto offerente di denunciare ogni illecita richiesta di denaro. prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque. ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;

- prevedere l'obbligo per il soggetto denunciare immediatamente ogni tentativo intimidazione o condizionamento di natura confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

- Occorre evidenziare, nei bandi di gara, che, nei confronti dell'impresa responsabile dell'inosservanza di una delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione del relativo contratto di appalto.

- Negli stessi bandi, va inserita una clausola finale risolutiva espressa con la quale, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, sia stabilito l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

- E' necessario richiamare, nei bandi dí gara, il rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012  in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica arnministrazione nonchè il rispetto degli obblighi di cui all' art. 3 della legge n. 136/2010  (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Estensione dei controlli anche in caso di ricorso ad accordi/convenzioni tra pubbliche amministrazioni per la gestione delle strutture di accoglienza

- Occorre assicurare che vengano effettuati approfonditi controlli sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza anche nell'ipotesi in cui le Prefetture abbiano stipulato accordi ai sensi dell' art. 15 della L.241/90  , ovvero convenzioni comunque denominate, affidando la gestione delle strutture di accoglienza a Enti territoriali quali, ad esempio, Comuni o Consorzi di Comuni.

Predisposizione di uno schema di bando di gara tipo per l'affidamento dei servizi relativi all'accoglienza.

Il Ministro