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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
  Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (*) Clicca qui per visualizzare il testo coordinato con la legge di conversione  
  Pubblicato in GU, n. 142 del 20/06/2012
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 21/06/2012
  urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77   e 87, quinto comma  , della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonche' la continuita' dell'attivita' del Servizio civile nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 1 

Disposizioni in materia di armi

 
  1.  Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita' di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
   a)  
all' articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110  , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  
Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.
».
   b)  
l' articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85  , e' sostituito dal seguente: «  
Articolo 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110  , sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.
».
 
  2.  Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorita' trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110  .
 
 
  Art. 2 

Comunicazione della cessione di fabbricati

 
  1.  La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131  , assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59  , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191  .
 
  2.  L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1  , nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5 , commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  , quelle rilevanti ai fini di cui all' articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978  , e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
 
  3.  Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59  , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191  , puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
 
  4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all' articolo 7 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3  sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
 
  5.   
L' articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  , e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6 , primo periodo, le parole: «  
ai commi da 1 a 5
» sono sostituite dalle seguenti: «  
ai commi 1, 2, 4 e 5
».
 
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 3 

Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 
  1.  Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  . La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  .
 
  2.  Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  . La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  .
 
  3.  A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e' conferito per risulta, ai sensi dell' articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521  , con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica e' fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
 
  4.  In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
 
  5.  I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  .
 
  6.  Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  , e' ridotta a cinque settimane.
 
  7.   
Sono abrogati i commi 8  e 9 dell'articolo 10   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  , e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183  .
 
 
  Art. 4 

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 
  1.   
All' articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183  , il comma 10 e' sostituito dal seguente: «  
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere
dall'anno 2012.».
 
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1  , pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all' articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183  , per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 
  Art. 5 

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione

 
  1.  Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225  , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10  , resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33  , per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
 
  2.  Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1  , e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all' articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230  . Per assicurare l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14  , e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225  , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10  , e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 6 

Fondazione Gerolamo Gaslini

 
  1.  Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361  . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all' articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000  , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897  , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.
 
 
  Art. 7 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 20 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

 
 

Note della redazione

 - 

Il testo del presente decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 .