Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197
  Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.  
  Pubblicato in GU, n. 88 del 15/04/1996
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 16/04/1996
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  , comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52  , che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994  , che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1.    
  1.  I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione " - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
 
  2.  Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
   a) la cittadinanza;
   b) l'attuale residenza nonche' l'indirizzo nello Stato di origine;
   c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti;
   d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
 
  3.  Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15  .
 
  4.  Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo' chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
 
  5.  L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
 
  6.  Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50  , come sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295  .
 
 
  Art. 2.    
  1.  La domanda di cui all' art. 1  e' presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
 
  2.  Ai fini di cui al comma 1  , le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
 
  3.  Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
   a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
   b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione puo' essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
 
 
  Art. 3.    
  1.  In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all' art. 1  deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell' art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  2.  Nei casi previsti dal comma 1  , il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
 
  3.  Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 2  .
 
 
  Art. 4.    
  1.  I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
 
  2.  Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
 
 
  Art. 5.    
  1.  I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570  , e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81  :
   a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
   b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'.
 
  2.  Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all' art. 3, comma 1  , della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
 
  3.  La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
 
  4.  Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
 
 
  Art. 6.    
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

ARCELLI, Ministro del bilancio e della programma zione economica incaricato del coordinamento delle politiche della Unione europea

CORONAS, Ministro dell'interno

MOTZO, Ministro per le riforme istituzionali

CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO