Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2008
   
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2008-12-05;nir-1

Indice


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233  "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18 maggio 2006, n. 181  recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008  con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008  registrato alla Corte dei Conti 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008  concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189  , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1375 in data 25 giugno 2008 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo d'ingresso nel territorio nazionale di n. 1495 atleti extra comunitari per la stagione agonistica 2008/2009;

VISTA la nota dell'11 agosto 2008, prot. 23/II/0003560/06.01 con la quale il Ministero della Solidarietà Sociale ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1495;

VISTA la nota del 12 settembre 2008, prot. n. 11050/111(14) con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracominitari nella misura di n. 1495;

RITENUTO congruo il predetto limite di ingresso nel territorio nazionale di atleti extracomunitari;

DECRETA


   
  Art. 1 

 
  1.  Per la stagione agonistica 2008/2009 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, è determinato complessivamente in n. 1495.
 

 

Roma, addì 5 dicembre 2008

On. Rocco Crimi