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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2000
  Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000.  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-02-08;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4  , relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell' art. 20 del suddetto decreto legislativo  ;

Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell' art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40  , emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;

Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998-2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

Tenuto conto, altresi', delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attivita' professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;

Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro;

Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarieta' sociale;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di 63.000 persone.
 
 
  Art. 2   
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1  e' consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di 30.000 lavoratori cosi' ripartiti:
   a)  28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all' articolo 3  ;
   b)  2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attivita' professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all' articolo 3  .
 
 
  Art. 3   
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1  , tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:
   6.000 cittadini albanesi;
   3.000 cittadini tunisini;
   3.000 cittadini marocchini;
   6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.
 
 
  Art. 4   
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1  e conformemente alle modalita' individuate dal regolamento di attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n. 286  , e' consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell' art. 23, commi 1  , 2  e 3   del predetto testo unico.
 
  2.  Ove le domanda presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell' art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione  , nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unita', per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell' art. 23, comma 4  , del predetto testo unico.
 
  3.  Nei casi di cui al comma 2  , in fase di prima applicazione e in conformita' all' art. 35 del regolamento di attuazione  , i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall' articolo 21 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
 
 
  Art. 5   
  1.  Qualora, trascorsi centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2  , 3   e 4  , con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all' articolo 1  del presente decreto, si provvedera', sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 8 febbraio 2000

Il Presidente: D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri