Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 27 maggio 1999, n. 197
  Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.  
  Pubblicato in GU, n. 147 del 25/06/1999
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 26/06/1999
  urn:nir:stato:legge:1999-05-27;197

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni.  
 

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti";

Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonche' la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990. in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996;

Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso denominata "Unione nordica dei passaporti"

Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo;

Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE; secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunita' europea o gli Stati AELS, collaborano, secondo le modalita' pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli del rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori;

Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonche' l'Unione nordica del passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti;

Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre millenovecentonovantasei a Lussemburgo;

Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen o essere membro delle Comunita' europee; che fintantoche' la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunita' europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen;

Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo e' necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti;

Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo;

Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunita' europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen puo' implicare la necessita' di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtu' delle disposizioni della Convezione di Schengen, nonche' gli accordi Conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.

Articolo 2

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorita' di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori.

2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto.

3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea connesse con il presente Accordo.

Articolo 3

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare:

a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso;

b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134;

c. le disposizioni adottate dagli stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma;

d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2 comma;

e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi; che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo.

Le constatazioni di cui al articolo 3, comma 1 , lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2 comma della Convenzione di Schengen. Esso determina tra le disposizioni di cui al articolo 3, comma 1 lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il comitato esecutivo adottera' le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze.

2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al articolo 3, comma 1 crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione.

3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al articolo 3, comma 1 , in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verra' data la possibilita' di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adottera' una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica del passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la ostacoli.

Articolo 5

Il presente Accordo non si applica alle Svalbard (Spitzberg).

Articolo 6

L'articolo 2, 4 comma ed il titolo V della Convenzione di Schengen non entrano nella sfera di applicazione, del presente Accordo.

Articolo 7

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo:

- gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione di Schengen;

- l'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione di Schengen;

- il Ministero di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione di Schengen.

2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notifichera': - gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione di Schengen nonche' - gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10 comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonche' il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi.

3. Le notifiche previste al 1 e al 2 comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informera' le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorita' e del ministeri cui fanno riferimento il 1 e il 2 comma.

Articolo 8

Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adozione saranno depositati presso il Governo del Granducato, di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti.

Articolo 9

1. L'entrata in vigore del presente Accordo e' subordinata:

a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo;

b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen;

c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunita' europea richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunita' che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo;

d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma, alla data della firma del presente Accordo; e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo.

2. Il Comitato esecutivo si accertera' dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informera' il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualita' di depositario. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del articolo 3, comma 1 del presente articolo. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti la data di entrata in vigore.

3. Il presente Accordo sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen e' messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

Articolo 10

1. In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, d'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo puo' essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente.

2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, comma 1 , cio' equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica.

3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte.

4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti.

Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2 comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen. Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia

1. Le riserve formulate in conformita' dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo.

2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscano identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1 comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.