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LEGGE 14 novembre 2012, n. 211
  Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.  
  Pubblicato in GU, n. 285 del 06/12/2012
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 07/12/2012
  urn:nir:stato:legge:2012-11-14;211

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1  

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.
 
 
  Art. 2  

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall' articolo 30 della Costituzione  dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
 
 
  Art. 3  

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 14 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi

di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

CONSIGLIO

Settantaseiesima Sessione

RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI) (Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24 novembre 1998)

EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Il Consiglio,

Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione e' stata adottata il 19 ottobre 1953, e' entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre 1989,

Tenendo a mente la necessita' di rivedere la Costituzione, al fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale dell'Organizzazione, Ricordando altresi' la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione,

Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,

Prendendo atto del fatto che la disposizione dell'Articolo 30, paragrafo 1, della Costituzione - che prevede che i testi delle proposte di emendamenti alla Costituzione debbano essere trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio - e' stata debitamente osservata.

Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi obblighi per i Membri,

Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,

Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato alla presente risoluzione, i cui testi nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,

Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al piu' presto, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali ed a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Articolo 2

Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:

(a) ...

(b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformita' con i suoi processi costituzionali.

Articolo 4

1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione non avra' diritto di voto se l'importo degli arretrati e' uguale o superiore all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sara' effettiva un anno dopo che il Consiglio sara' stato informato che il membro interessato e' in arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un voto di maggioranza semplice, puo' mantenere o ripristinare il diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.

2. ...

Articolo 18

1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono essere ri-eletti per un ulteriore mandato. Tale mandato avra' di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, puo' essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.

2. ...

Articolo 30

1. ...

2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilira' con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio.

Articoli concernenti il Comitato Esecutivo

Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c)

Articolo 6: sara' il seguente: «Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle menzionate in altre disposizioni della presente Costituzione, saranno:

(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attivita' dell'Organizzazione;

(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attivita' di ogni organo sussidiario;

da (c) fino ad (e): nessuna modifica.

Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare la lettera (c).

Articolo 10: sara' il seguente: «Il Consiglio potra' creare gli organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni.»

Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare i capitoli e gli articoli successivi.

Articolo 18: cancellare i rifermenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.

Articolo 21: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato».

Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.

Articolo 23: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.

Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire «organi sussidiari» a «sottomitato(i)».