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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385
  Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.  
  Pubblicato in GU, n. 98 del 23/04/1958
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 08/05/1958
  urn:nir:stato:legge:1958-02-07;385

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
   1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
   2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
   3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA



ALLEGATI:  
- Allegato   -