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LEGGE 24 ottobre 1980, n. 742
  Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 24 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI

COLOMBO

SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti 13 competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1

Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi.

ARTICOLO 2

Le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste dalla loro, legislazione interna.

Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 3

Un rapporto d'autorita' risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore e' cittadino e', riconosciuto in tutti gli Stati contraenti.

ARTICOLO 4

Se le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige, esse possono, dopo aver informato le autorita' dello Stato di sua residenza abituale, adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

L'applicazione delle misure adottate e' assicurata dalle autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino.

Le misure adottate ai sensi dei capoversi che precedono del presente articolo sostituiscono le misure eventualmente adottate dalle autorita' dello Stato in cui il minore ha la sua abituale residenza.

ARTICOLO 5

In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle autorita' dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorita' dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite.

Le misure adottate dalle autorita' dello Stato di precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un preavviso alle suddette autorita'.

In caso di trasferimento di un minore che era sotto la protezione delle autorita' dello Stato di cui egli e' cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.

ARTICOLO 6

Le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate.

La stessa facolta' e' data alle autorita' dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorita' dello Stato in cui il minore possiede dei beni.

ARTICOLO 7

Le misure adottate dalle autorita' competenti ai sensi dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato in cui e' richiesta l'esecuzione, sia dalle convenzioni internazionali.

ARTICOLO 8

Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, le autorita' dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoche' il minore e' minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni.

Le autorita' degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.

ARTICOLO 9

In tutti i casi di urgenza, le autorita' di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.

Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorita' competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

ARTICOLO 10

Per quanto e' possibile, al fine di assicurare la continuita' del regime applicato al minore, le autorita' di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno scambio di vedute con le autorita' degli altri Stati contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.

ARTICOLO 11

Tutte le autorita' che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.

Ogni Stato contraente designera' le autorita' che possono dare e ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso.

Esso notifichera' tale designazione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 12

Ai fini della presente Convenzione, per "minore" s'intende qualsiasi persona che ha tale qualita' sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui e' cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.

ARTICOLO 13

La presente Convenzione si applica a tutti i minori che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti.

Tuttavia le competenze attribuite dalla presente Convenzione alle autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino sono riservate agli Stati contraenti.

Ogni Stato contraente puo' riservarsi di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.

ARTICOLO 14

Ai fini della presente Convenzione, se la legislazione interna dello Stato di cui il, minore e' cittadino consiste in un sistema non unificato, per "legislazione interna dello Stato di cui il minore e' cittadino" e per "autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino" s'intende la legislazione e le autorita' stabilite dalle norme in vigore in tale sistema e, in mancanza di dette norme, da una delle legislazioni componenti tale sistema con la quale il minore abbia il legame piu' stretto.

ARTICOLO 15

Ogni Stato contraente puo' riservare la competenza delle sue autorita' chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua persona o dei suoi beni.

Le autorita' degli altri Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere tali misure.

ARTICOLO 16

Le disposizioni della presente Convenzione possono essere non applicate negli Stati contraenti solo se la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

ARTICOLO 17

La presente Convenzione si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua entrata in vigore.

I rapporti di autorita' risultanti di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore e' cittadino sono riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO 18

Nei rapporti fra gli Stati contraenti la presente Convenzione sostituisce la Convenzione per regolamentare la tutela dei minori firmata a L'Aja il 12 giugno 1902.

Essa non arreca pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni, vincolanti al momento della sua entrata in vigore, degli Stati contraenti.

ARTICOLO 19

La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.

Essa sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 20

La presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 19, secondo capoverso.

La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 21

Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, in virtu' dell'articolo 20, primo capoverso. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

L'adesione avra' effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrera' in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.

ARTICOLO 22

Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o della adesione, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o a uno o piu' di detti territori. Tale dichiarazione avra' effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.

In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una firma o di una ratifica, la Convenzione entrera' in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una adesione, la Convenzione entrera' in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.

ARTICOLO 23

Qualsiasi Stato potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli articoli 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione.

Nessun'altra riserva sara' ammessa Ciascuno Stato contraente potra' egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformita' con l'articolo 22, fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione.

Ciascuno Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sara' notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cessera' il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.

ARTICOLO 24

La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con l'articolo 20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del termine di cinque anni.

Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.

ARTICOLO 25

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati contemplati nell'articolo 19, nonche' agli Stati che avranno aderito in conformita' o le disposizioni dell'articolo 21:

a) le notifiche di cui all'articolo 11, secondo capoverso;

b) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 19;

c) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, primo capoverso;

d) le adesioni e accettazioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;

e) le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;

f) le riserve e ritiri di riserve di cui all'articolo 23;

g) le denunce di cui all'articolo 24, terzo capoverso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo, esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.