Regione Toscana
norma
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246
  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione  .  
  Pubblicato in GU, n. 14 del 17/01/2013
  Vigente al 25/11/2024 


  Vigente dal: 01/02/2013
  urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

 
  1.  I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007  .
 
 
  Art. 2 

Autonomia dell'UII

 
  1.  La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
 
  2.  La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
 
 
  Art. 3 

Liberta' religiosa

 
  1.  La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
 
  2.  E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
 
  3.  E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
 
 
  Art. 4 

Servizio militare

 
  1.  La Repubblica, preso atto che l'UII e' per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
 
  2.  In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
 
 
  Art. 5 

Assistenza spirituale

 
  1.  Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sara' tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.
 
  2.  Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1  e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1  senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
 
  3.  Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorita' competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
 
  4.  Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.
 
  5.  I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.
 
 
  Art. 6 

Insegnamento religioso nelle scuole

 
  1.  Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita' senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.
 
  2.  La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.
 
  3.  Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2  , l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
 
  4.  La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'UII con le medesime istituzioni.
 
  5.  Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4  sono a carico dell'UII.
 
 
  Art. 7 

Scuole ed istituti di educazione

 
  1.  La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
 
 
  Art. 8 

Ministri di culto

 
  1.  La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
 
  2.  Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
 
  3.  I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
 
  4.  Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
 
 
  Art. 9 

Matrimonio

 
  1.  La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
 
  2.  Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1  devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
 
  3.  L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
 
  4.  Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile .
 
  5.  Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.
 
  6.  Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5  deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione.
 
  7.  L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto di cui al comma 5  .
 
  8.  Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
 
 
  Art. 10 

Trattamento delle salme e cimiteri

 
  1.  Agli appartenenti all'UII e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
 
  2.  Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
 
 
  Art. 11 

Attivita' di religione o di culto

 
  1.  Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
   a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
   b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
 
 
  Art. 12 

Riconoscimento degli enti

 
  1.  Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000  , il riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.
 
 
  Art. 13 

Modalita' per il riconoscimento

 
  1.  Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.
 
  2.  Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1  sulla base della documentazione prodotta dall'UII.
 
  3.  Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell' articolo 11  .
 
  4.  Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.
 
  5.  L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.
 
 
  Art. 14 

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

 
  1.  L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'UII puo' coneludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
 
  2.  Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
 
  3.  Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
 
 
  Art. 15 

Mutamenti degli enti religiosi

 
  1.  Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
 
  2.  In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.
 
  3.  La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
 
  4.   
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
 
 
  Art. 16 

Regime tributario dell'UII

 
  1.  Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
 
  2.  L'UII e gli organismi di cui al comma 1  possono svolgere attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
 
 
  Art. 17 

Tutela degli edifici di culto

 
  1.  Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.
 
  2.  Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1  senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
 
 
  Art. 18 

Tutela dei beni culturali

 
  1.  La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.
 
 
  Art. 19 

Pubblicazioni

 
  1.  Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all' articolo 17  e delle loro pertinenze, nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
 
 
  Art. 20 

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

 
  1.  La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
 
  2.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attivita' di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a)  .
 
  3.  Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2  sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
  Art. 21 

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

 
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all' articolo 20, comma 2  , anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
 
  2.  L'attribuzione della somma di cui al comma 1  e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1  .
 
  3.  A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1  , lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1  , determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.
 
 
  Art. 22 

Commissione paritetica

 
  1.  Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' articolo 20  e dell'aliquota IRPEF di cui all' articolo 21  , ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.
 
 
  Art. 23 

Assegni corrisposti ai ministri di culto

 
  1.  Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
 
  2.  L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
 
 
  Art. 24 

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

 
  1.  A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.
 
  2.  I rendiconti di cui al comma 1  devono comunque precisare:
   a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
   b)  l'ammontare complessivo delle somme di cui all' articolo 21  destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
   c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli articoli 20 e 21.
 
  3.  Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1  , ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
  Art. 25 

Festa religiosa induista

 
  1.  La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indu' «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinita' e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurita' (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda meta' del mese di ottobre e la prima meta' del mese di novembre). Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
 
  2.  Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivita' di cui al comma 1  e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
  Art. 26 

Emittenti radiotelevisive

 
  1.  Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.
 
 
  Art. 27 

Norme di attuazione

 
  1.  Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
 
 
  Art. 28 

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

 
  1.  Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159  , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289  , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
 
  2.  Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
 
  3.  Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
  Art. 29 

Ulteriori intese

 
  1.  Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.
 
  2.  Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
 
  3.  In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione  , le intese del caso.
 
 
  Art. 30 

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l'anno 2013 e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  .
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino