Regione Toscana
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
REGOLAMENTO 6 settembre 2018
  Regolamento recante norme circa le modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, ai sensi dell' art. 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215  .  
 
  Vigente al 25/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.pari.opportunita:regolamento:2018-09-06;nir-1

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto l' articolo 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215  , che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - il Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento;

ADOTTA

il seguente Regolamento:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le procedure di iscrizione, le comunicazioni delle modifiche e degli adempimenti per l'aggiornamento annuale, nonché le procedure per la revisione dal Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l' articolo 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215  .
 
  2.  L'iscrizione nel registro costituisce requisito preferenziale per beneficiare dell'erogazione di contributi economici da parte dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica a sostegno di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive volte a prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori.
 
 
  Art. 2 

Requisiti per l'iscrizione al Registro

 
  1.  Possono iscriversi al registro le Associazioni e gli Enti senza fini di lucro, dotati o meno di personalità giuridica che godano dipiena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale,patrimoniale e processuale. Possono presentare la propria candidatura le Associazioni/Enti nazionali nonchè le singole articolazioni territoriali dotate di autonomia statutaria e finanziaria fino ad un massimo di dodici. Una eventuale deroga a tale limite sarà valutata dalla commissione di cui all' articolo 3  . L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno;
   b) possesso di un atto costitutivo ed uno statuto che sanciscano un ordinamento a base democratica e prevedano come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
   c) sede operativa in italia;
   d) tenura di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
   e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
   f) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;
   g) non possono essere iscritti nel Registro, le associazioni e gli Enti i cui rappresentanti legali hanno subito una condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima;
   h) non possono essere iscritti nel Registro, le Associazioni e gli Enti i cui legali rappresentanti rivestono contemporancamente la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
 
 
  Art. 3 

Procedure per l'iscrizione

 
  1.  Le Associazioni e gli Ent che intendono iscriversi dovranno presentare istanza accedendo alla Piattaforma on-line tramite apposita arca dedicata all?interno del sito istituzionale www.unar.it. L'Ufficio procederà con l'invio in automatico di una mail all'Associazione/Ente, con l'informazione della presa in carico.
 
  2.  Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Ente, devono essere allegati i seguenti documenti:
   a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
   b) dichiarazione a firma del legale rappresentante che indichi che presso la sede legale dell'Associazione/Ente è depositato un elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'Associazione/Ente per gli scopi statutari;
   c) copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato in conformità alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili;
   d) relazione sulle attività svolte dall'Associazione/Ente nell'anno precedente, con indicazione degli ambiti prevalenti di attività e delle iniziative più significative realizzate;
   e)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  , sottoscritta dal rappresentante legale, concernente l'assenza delle situazioni di cui alla lettera f) e g) dell'art.2 del presente Regolamento;
   f) copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
   g) copia del codice fiscale dell'Associazione/ Ente.
 
  3.  La documentazione inviata, sarà valutata da un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente generale coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. A seguito dell'esito della verifica dei documenti presentati, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sarà comunicato il provvedimento di accoglimento o diniego. In caso di esito positivo verrà assegnato il numero di iscrizione al Registro e ne sarà data relativa comunicazione.
 
 
  Art. 4 

Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

 
  1.  Le Associazioni/ Enti iscritte al Registro, sono tenute a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'evento, le modifiche relative ai requisiti indicati nell' art.2  del presente Regolamento.
 
  2.  Le Associazioni/Enti iscritte al Registro sono tenute a trasmettere entro il 30 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento sulle attività svolte nell'anno precedente, ed entro il 30 giugno copia del rendiconto economico-finanziario dell?anno precedente.
 
  3.  Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica accedendo alla Piattaforma on-line del Registro tramite apposita area dedicata all'interno del sito istituzionale www.unar.it.
 
  4.  La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali rappresentano motivo di cancellazione dal Registro.
 
 
  Art. 5 

Procedure per la revisione e la cancellazione

 
  1.  L'Ufficio provvede periodicamente alla revisione delle Associazioni/Enti iscritti, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
 
  2.  Sono cancellate dal Registro, con provvedimento motivato della Commissione esaminatrice, le Associazioni/Enti che:
   a) presentino espressa richiesta di cancellazione mediante il loro legale rappresentante;
   b) perdano uno o più requisiti essenziali all'iscrizione ai sensi dell'art.3 del Regolamento;
   c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;
   d) non ottemperino agli adempimenti annuali.
 
 
  Art. 6 

Aggiornamento del Registro e vigilanza sulle Associazioni/Enti iscritti

 
  1.  L'Ufficio provvede annualmente all'aggiornamento del Registro, al fine di verificare l'operatività secondo i rispettivi scopi istituzionali, l'effettiva e consolidata attività e la persistente conformità alle prescrizioni del presente Regolamento delle Associazioni/Enti iscritte.
 
  2.  L'Ufficio effettuerà verifiche di congruità e controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
 

 

Il Capo del Dipartimento Alessandra Ponari